Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 maggio 2007
Ampliamento della rete di raccolta del gioco del Lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del Lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, del Ministro delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla «Lottomatica S.p.a.» di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;
Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla «Lottomatica»;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche' sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di zone periferiche del Paese;
Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto alle rivendite speciali permanenti;
Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;
Visto l'art. 1, comma 2 e l'art. 3 del D.D. 30 dicembre 1999 che, giusto quanto previsto all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro) la soglia di incasso medio annuo da garantire ai ricevitori gia' operativa ai fini dell'assegnazione di ulteriori nuovi punti di raccolta ed in ragione di 40 milioni di lire (20.658,28 euro) la soglia di incasso medio annuo che nuovi ricevitori sono tenuti ad assicurare, pena la revoca della concessione stessa;
Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione «Lottomatica», che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto stabilito dal decreto direttoriale 30 dicembre 1999, l'allargamento della rete raccolta del gioco del Lotto;
Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale e' stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del Lotto;
Visto il D.D. del 12 dicembre 2003 concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del Lotto;
Ritenuto necessario rideterminare i limiti previsti dall'art. 1, comma 2 e art. 3 del D.D. 30 dicembre 1999, anche in relazione all'adeguamento del costo della vita e le mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione della rete di raccolta del gioco del Lotto;
Decreta:

Art. 1.
L'incasso medio annuo di cui all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in Euro 303.934,89.
 
Art. 2.
La direzione generale - Ufficio Lotto e lotterie puo' autorizzare, su proposta degli uffici regionali ed acquisito il parere di apposita commissione costituita da rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il rilascio di nuove concessioni a rivendite generi di monopolio, pur in assenza di requisiti di cui all'art. 1, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno 1.000 metri dalla ricevitoria piu' vicina.
Tali ricevitorie verranno automaticamente soppresse in caso di trasferimento della rivendita a distanza inferiore di quella prevista al primo comma dalla rivendita-ricevitoria piu' vicina, salvo la sussistenza del requisito di redditivita' di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
La raccolta annua di cui all'art. 4, comma 1, del D.D. 12 dicembre 2003 e' rideterminata, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, in euro 20.658,28 per le ricevitorie poste a distanza maggiore ai mille metri dalla congenere piu' vicina.
Per le ricevitorie poste a distanza inferiore ai mille metri dalla congenere piu' vicina la raccolta annua e' rideterminata in:
euro 20.658,28 per i comuni con una popolazione fino a 5 mila abitanti;
euro 24.314,79 per i comuni con una popolazione da 5 mila a 30 mila abitanti;
euro 25.530,53 per i comuni con una popolazione da 30 mila a 100 mila abitanti;
euro 26.746,27 per i comuni con una popolazione superiore a 100 mila abitanti.
 
Art. 4.
L'art. 3 del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 e' cosi' modificato: «l'attribuzione delle concessioni di cui all'art. 1 e' effettuata istituendo prioritariamente un punto di raccolta del gioco del Lotto nei comuni che ne sono sprovvisti con popolazione fino a 2.500 abitanti ovvero due punti di raccolta nei comuni che ne sono sprovvisti con popolazione superiore a 2.500 abitanti.
Nei comuni con una popolazione superiore a 2.500 abitanti, con una sola ricevitoria attiva, verra' assegnata una nuova ricevitoria anche nel caso di incasso medio inferiore ad Euro 303.934,89.
Nei comuni in cui siano attivi punti di raccolta, il rilascio di nuove concessioni viene effettuato solo nel caso in cui l'incasso medio a ricevitoria, sia superiore a Euro 303.934,89, salvo quanto previsto dal comma precedente.
In tali comuni il numero delle ricevitorie da attribuire sara' pari a Rn = (Ia:303.934,89) - Ra, con arrotondamento per eccesso all'unita' superiore, dove, per ciascun comune, Rn rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, Ia l'incasso complessivo dell'anno precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre dell'anno precedente.
In tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se il numero delle domande di ciascun comune e' superiore a quello delle ricevitorie da assegnare, si dara' priorita' nell'ordine, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parita' di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine anche del periodo di coadiuzione.».
 
Art. 5.
Il disposto di cui all'art. 4, comma 2, del decreto direttoriale 12 dicembre 2003 non si applica: alle ricevitorie nei comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti qualora sia presente una sola ricevitoria e non siano state presentate domande per nuove assegnazioni; alle ricevitorie nei comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti qualora siano attive due ricevitorie e non siano state presentate domande per nuove assegnazioni.
Nei comuni in cui insistono piu' ricevitorie che hanno conseguito una raccolta del gioco del Lotto inferiore al limite di cui all'art. 3 del presente decreto la revoca della concessione sara' disposta nei confronti dei ricevitori che hanno realizzato minore incasso garantendo comunque la presenza di una ricevitoria nei comuni con popolazione inferiore a 2.500 abitanti e due ricevitorie nei comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti.
 
Art. 6.
Il numero degli abitanti di ciascun comune verra' accertato sulla base dei dati forniti dall'ISTAT con la tabella di variazione demografica della popolazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno preso a riferimento.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2007
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 306
 
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