Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 4 settembre 2007, n. 29 |
Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Ulteriori istruzioni applicative. |
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Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato All'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Alle ragionerie provinciali dello Stato Ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici e p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Alle Amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Al Consiglio di Stato Alla Corte dei conti All'Avvocatura generale dello Stato
Premessa.
In ordine all'applicazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizione introdotta dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007. In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato art. 48-bis: «1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1». Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del citato art. 48-bis, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato, ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua immediata operativita'. Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare - per quanto attiene alle modalita' di verifica della situazione del beneficiario relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro - e' stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra l'altro, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi dell'art. 47 «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta» del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Cio' posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunita' di diramare alcune ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa. Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, sulle presenti istruzioni si e' acquisita la condivisione della societa' Equitalia S.p.a., soggetto cui e' attribuita, ex lege e sull'intero territorio nazionale, la funzione di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). Verifica e dichiarazione sostitutiva.
In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonche' di economicita' e celerita' amministrative conducono, senz'altro, a preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro. Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento piu' idoneo, in questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia fissata dall'art. 48-bis, posti a carico delle Amministrazioni pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, si ritiene piu' rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalita' indicate nella circolare n. 28/2007. Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.a., in modo di rispettare le finalita' perseguite dall'art. 48-bis. Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che l'Amministrazione procedente dovra' agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello specifico, dunque, dovra' essere individuato il funzionario responsabile al trattamento dei dati personali, nonche' uno o piu' incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti di Equitalia S.p.a. Affinche' possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.a., utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai correlativi recapiti: posta elettronica: rapporti.pa@equitaliaonline.it telefax + 39 0698958407/0698958404. Pagamenti aventi carattere periodico.
Sempre con l'obiettivo di rendere piu' efficace e spedita l'azione amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento. In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato alla menzionata circolare n. 28/2007, puo' essere convenientemente integrato come segue: «Dichiara infine, che provvedera' a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata». Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata - ovviando cosi' all'acquisizione per ciascun pagamento di una singola dichiarazione dedicata - in presenza di contratti di locazione, di somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative), di appalto di servizi. Dichiarazioni sostitutive e modalita' di controllo.
Quanto alle modalita' da osservare per il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, e' appena il caso di soggiungere che le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato le prescrizioni contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ad ogni buon conto, detto controllo dovra' essere espletato, ovviamente, in un momento successivo a quello dell'acquisizione della dichiarazione stessa e dell'effettuazione del relativo pagamento e, comunque, non prima dell'emanazione del citato regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate. In particolare, coerentemente con le finalita' di semplificazione perseguite dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovra' risultare attuato con modalita' campionarie, procedendo all'estrazione del campione in modo da non compromettere le esigenze di operativita' della stessa Amministrazione procedente, ne' quelle dell'Amministrazione certificante, rappresentata, nel caso de quo, dalla Equitalia S.p.a. In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione e' rimessa all'autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti. Da ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti precisazioni operative costituiscono prime modalita' attuative della normativa recata dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Pertanto, corre l'obbligo di informare che l'emanando regolamento ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi. Roma, 4 settembre 2007 Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio |
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