Gazzetta n. 212 del 12 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 agosto 2007 |
Modalita' erogative del contributo da riconoscere alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, per gli anni 2006-2007. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie; Visto l'art. 1, comma 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di modifica del comma 7 del citato art. 50; Vista la Convenzione siglata il 28 luglio 2006 e l'11 dicembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate, attuativa dell'art. 1, comma 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente il contributo per gli anni 2006 e 2007 da erogare per la rilevazione dei dati dalla ricetta medica; Visto l'Accordo tra Stato e regioni e province autonome, sancito il 15 marzo 2007, concernente le modalita' erogative del contributo di cui all'art. 1, 276, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Decreta:
Art. 1. 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti delle verifiche di cui all'art. 1 della Convenzione siglata il 28 luglio 2006 e l'11 dicembre 2006 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate, trasmette a ciascuna regione e provincia autonoma, semestralmente, entro 60 giorni dal semestre di riferimento, un prospetto riepilogativo degli importi da anticipare o da versare a conguaglio ad ogni struttura di erogazione dei servizi sanitari, distinto per azienda sanitaria competente. 2. Le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, autorizzano le proprie aziende sanitarie al pagamento, alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, degli importi del prospetto riepilogativo di cui al comma 1 e contestualmente comunicano alle medesime strutture di erogazione dei servizi sanitari gli stessi importi spettanti da inserire nella prima distinta contabile utile, ai fini della relativa liquidazione da parte dell'azienda sanitaria locale competente. 3. Entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le somme effettivamente anticipate di cui al comma 2. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento alle regioni e province autonome interessate, a titolo di rimborso, delle somme effettivamente anticipate dalle stesse alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, di cui al comma 2. 5. Le regioni autorizzate all'invio diretto dei dati delle ricette ai sensi del comma 11 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze il rimborso dell'eventuale contributo regionale erogato direttamente, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Convenzione di cui al comma 1. La relativa erogazione e' subordinata al procedimento di verifica, da stabilire con il Ministero dell'economia e delle finanze, circa la conformita' del contributo regionale a quanto previsto dalla Convenzione di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 2007
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro della salute Turco |
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