Gazzetta n. 211 del 11 settembre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 150
Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 40, comma quinto, che prevede l'emanazione di apposite norme regolamentari esecutive e integrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Vista la direttiva 2004/117/CE del Consiglio del 22 dicembre 2004, che modifica, per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi, le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di barbabietola, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra;
Viste le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, e successive modificazioni, ed alla commercializzazione delle sementi di cereali, e successive modificazioni;
Viste le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente, alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 14 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione della direttiva 2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002.
2. Il presente decreto si applica all'esame dei prodotti sementieri eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ad esclusione delle sementi geneticamente modificate.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli
estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (G.U.U.E.).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
2005), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio
2006, n. 32, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 40, comma quinto, della legge 25
novembre 1971, n. 1096, recante «Disciplina dell'attivita'
sementiera», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22
dicembre 1971, n. 322, e' il seguente:
«Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le
sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero
e da foraggio, nonche' per quelle di piante oleaginose e da
fibra, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari
esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori
attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunita'
europee numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n.
208 del 30 giugno 1969 e successive modificazioni ed
interazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della
legge 25 novembre 1997, n. 1096, concernente la disciplina
della produzione e del commercio delle sementi», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95,
supplemento ordinario.
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, recante «Modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
disciplina della attivita' sementiera», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l'introduzione e la
diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali
o ai prodotti vegetali, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, supplemento ordinario.
- La direttiva 2004/117/CE del Consiglio del
22 dicembre 2004 che modifica le direttive 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto
riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e
l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 18 gennaio 2005, n. L 14 ed e'
entrata in vigore il 25 gennaio 2005.
- Le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1966 relative, rispettivamente, alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere ed
alla commercializzazione delle sementi di cereali, sono
pubblicate nella G.U.C.E. 11 luglio 1966, n. 125.
- Le direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del
Consiglio del 13 giugno 2002, relative, rispettivamente,
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole,
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ed alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra, sono pubblicate nella G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L
193.
Nota all'art. 1:
- Per le direttive 2004/117/CE, 66/401/CE, 66/402/CEE,
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/57/CE si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065 del 1973

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, di seguito denominato: «decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973», il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui all'articolo 21, sono le seguenti:
A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola, segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione delle varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso, segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):
a) destinate alla produzione di ibridi:
b) che, conformemente alle norme di cui all'articolo 20, soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e VII, A) del presente decreto per le sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:
1) di varieta' a impollinazione libera:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varieta' ad impollinazione libera ovvero di ibridi "top cross" o "ibridi intervarietali";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2) di linee "inbred":
a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
3) di ibridi semplici:
a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi "top cross";
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di triticale ad autofecondazione):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
D) sementi certificate di prima riproduzione (avena, orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione", che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di prima riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena, orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate di seconda riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato d.P.R. 8
ottobre 1973, n. 1065, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 22. - Per le sementi di cereali destinate alla
produzione di piante agricole od orticole, escluse le
piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della
classificazione in categorie di cui all'art. 21, sono le
seguenti:
A) sementi di base (avena, orzo, riso, scagliola,
segale, triticale, frumento, frumento duro e spelta,
comunque diversi dagli ibridi).
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del
costitutore secondo metodi di selezione per la
conservazione delle varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la
produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi
certificate di 1 o di 2 riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto
agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli
allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
A-bis) sementi di base (ibridi di avena, orzo, riso,
segale, frumento, frumento duro, spelta e varieta' di
triticale ad autofecondazione);
a) destinate alla produzione di ibridi;
b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20,
soddisfano le condizioni fissate dagli allegati VI, 1, B) e
VII, A) del presente decreto per le sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi di base di granoturco e sorgo spp:
1) di varieta' a impollinazione libera:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del
costitutore secondo metodi di selezione per la
conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la
produzione di sementi certificate della predetta varieta'
ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o
«ibridi intervarietali»;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto
agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e
VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
2) di linee «inbred»:
a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto
agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e
VII per le sementi di base;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
alle condizioni di cui alla lettera a);
3) di ibridi semplici:
a) che sia prevista la destinazione di esse per la
produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi
"top cross";
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto
agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e
VII per le sementi di base;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o,
qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI,
all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto
sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza
alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
C) sementi certificate (scagliola, diversa dagli
ibridi, segale, sorgo, sorgo del Sudan, granturco e ibridi
di avena, orzo, riso, frumento, frumento duro, spelta e
varieta' di triticale ad autofecondazione):
a) che provengano direttamente da sementi di base o,
a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione
anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi
di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito
di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le
sementi di base dagli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una
produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto
agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle
condizioni degli allegati VI e VII per le sementi
certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di
un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di prima riproduzione (avena,
orzo, riso, triticale, frumento, frumento duro e spelta,
comunque diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base o,
a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione
anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi
di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito
di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli
allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la
produzione di sementi della categoria "sementi certificate
di seconda riproduzione", che per una produzione diversa da
quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto
agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle
condizioni degli allegati VI e VII per le sementi
certificate di prima riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di
un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c);
E) sementi certificate di seconda riproduzione (avena,
orzo, triticale, frumento, frumento duro e spelta, comunque
diversi dagli ibridi):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da
sementi certificate di prima riproduzione o a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a
quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta
generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano
risultate rispondenti alle condizioni previste dagli
allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una
produzione diversa da quella di sementi di cereali;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto
agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle
condizioni degli allegati VI e VII per le sementi
certificate di seconda riproduzione;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di
un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c).
Le modifiche apportate con il seguente decreto che
recepisce le direttive comunitarie 88/380/CEE e 89/2/CEE,
per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale,
sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065. I diversi tipi di varieta' compresi i componenti
destinati alla certificazione, possono essere specificati e
definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40
della legge 25 novembre 1971, n. 1096. Le definizioni di
cui all'art. 22 B del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, saranno adottate
secondo la stessa procedura.».



 
Art. 3. Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065 del 1973

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21, sono le seguenti:
A) sementi di base:
1. Sementi di varieta' selezionate:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di prima e seconda riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).
2. Sementi di varieta' locali:
a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o piu' aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute idonee per la produzione di varieta' locali;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate", che di "sementi certificate di prima e seconda riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni dell'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
C) sementi certificate di prima riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino):
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di seconda riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, piselli da foraggio, favino):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggere;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
E) sementi commerciali dei generi e specie contemplati nell'allegato II della legge n. 1096 del 1971:
a) che siano identificate per le specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 4. Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065 del 1973

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24. - 1. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:
A) sementi di base:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
B) sementi certificate:
a) che provengano direttamente da sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 5. Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065 del 1973

1. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26. - 1. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all'articolo 21 sono le seguenti:
A) sementi di base (varieta' diverse dagli ibridi): le sementi:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate di prima o di seconda riproduzione", o all'occorrenza, di "sementi certificate di terza riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati VI e VII per le sementi di base;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
A-bis) sementi di base (ibridi):
1. Sementi di base di linee inbred: le sementi:
a) che, fatto salvo l'articolo 20 del presente decreto, rispondono ai requisiti di cui agli allegati VI e VII del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e;
b) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alla lettera a).
2. Sementi di base ed ibridi semplici: le sementi:
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi;
b) che, fatto salvo quanto disposto all'articolo 20, rispondono ai requisiti fissati agli allegati VI e VII del presente decreto per le sementi di base e;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste dall'allegato VI, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
B) sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e senape bianca:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
C) sementi certificate di prima riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di seconda riproduzione" o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della terza riproduzione" che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
D) sementi certificate di seconda riproduzione di arachide, lino tessile, lino oleaginoso e soia:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate di terza riproduzione";
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
E) sementi certificate di seconda riproduzione di canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi certificate di prima riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di seconda riproduzione;
b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;
c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
F) sementi certificate di terza riproduzione di lino tessile e di lino oleaginoso:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di prima o di seconda riproduzione ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati VI e VII per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
G) sementi commerciali:
a) che siano identificate per la specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto agli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;
c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale o, di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, e' prevista l'inclusione al comma 1, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 6. Modifiche all'articolo 26-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973

1. L'articolo 26-bis. del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26-bis. - 1. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 22, A), lettera d); A-bis), lettera c); B), punto 1), lettera d); B), punto 2), lettera b; B), punto 3), lettera c); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 23, A), punto 1), lettera d); A), punto 2), lettera d); B), lettera d); C), lettera d); D) lettera d); E) lettera c); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 24, A), lettera d); B), lettera d); qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 26, A), lettera d); A-bis), punto 1), lettera b); A-bis), punto 2), lettera c); B), lettera d); C), lettera d); D), lettera d); E), lettera d); F), lettera d); G), lettera c), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A) ispezione in campo:
a) il personale addetto all'esame:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente decreto;
3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) e' autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1096 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale.
B) Controlli delle sementi:
a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi alle seguenti condizioni:
1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Quando appartiene a una ditta sementiera il laboratorio puo' eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
b) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.
C) Campionamento:
a) durante la procedura di controllo delle varieta', durante l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente;
b) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui alla precedente lettera a), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
1) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
2) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
3) i campionatori possono essere:
3.1) persone fisiche indipendenti, ovvero
3.2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi, ovvero
3.3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
4) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
5) ai fini della sorveglianza di cui al numero 4) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini di controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 7. Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n.
1065 del 1973

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 31. - 1. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII del presente decreto, lettera A, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato VI, 1, lettera B)-Cereali del presente decreto, per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma 2, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, I, A) del presente decreto, e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Cereali, del presente decreto.
4. Le sementi di cereali, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 oppure
2) dalla ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese di cui al numero 1);
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfa le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera B), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 8. Modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065 del 1973

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 32. - 1. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera B), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C, del presente decreto per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3 . Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'articolo 10-bis e 11, ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C).
4. Le sementi di piante foraggere, raccolte in un Paese terzo debbono, a richiesta, essere certificate:
a) se provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo equivalente;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a una ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera C), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 9. Modifiche all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065 del 1973

1. L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33. - 1. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e le sementi di barbabietole e raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita dal presente decreto, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato VII, lettera C), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato VI, lettera A), per la stessa categoria del presente decreto.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, puo' essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma 2, devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Barbabietola, lettere A) e B), del presente decreto, conformemente a quanto previsto dagli articoli 10-bis ed 11 del presente decreto e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, lettera C).
4. Le sementi di barbabietole, raccolte in un Paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera A), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 10. Modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 1065 del 1973

1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'articolo 40, terzo comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la legge 25 novembre 1971, n. 1096, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato VII, lettera E), del presente decreto, per la categoria interessata e se e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del medesimo decreto per la stessa categoria.
2. Allorche' in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
3. Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, III - Oleaginose e da fibra, lettere A) e B), del presente decreto, ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato V, III, lettera C).
4. Le sementi di piante oleaginose e da fibra, sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
a) provengono direttamente:
1) da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o piu' Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971 o
2) dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971;
b) sono state sottoposte, nella coltura di produzione, a un'ispezione in campo che soddisfi le condizioni di equivalenza prese ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 della legge n. 1096 del 1971, per la categoria interessata;
c) e' stato constatato, al momento di un esame ufficiale che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato VI, lettera D), del presente decreto, per la stessa categoria.
5. Puo' essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al comma 3, relative all'imballaggio e alcontrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione.».



Nota agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1065 del 1973 si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 11.
Modifiche all'articolo 2 della legge n. 195 del 1976

1. L'articolo 2 della legge 20 aprile 1976, n. 195, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le sementi per le colture erbacee ortive delle specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge, si suddividono nelle seguenti categorie:
I - categoria: di base;
II - categoria: certificata;
III - categoria: standard.
2. I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti: I. - Categoria di base.
Le sementi devono essere:
a) prodotte sotto la responsabilita' del costitutore o suoi aventi causa o del selezionatore secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varieta';
b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;
c) conformi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 11, alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), all'atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza. II. - Categoria certificata.
Le sementi devono essere:
a) provenienti direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore o dei suoi aventi causa, da una generazione anteriore a quella delle sementi di base; che possano soddisfare e abbiano soddisfatto all'atto di un esame ufficiale, alle condizioni e ai requisiti previsti dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonche' alle condizioni di cui all'allegato IV della presente legge per le sementi di base;
b) previste soprattutto per la produzione di ortaggi;
c) conformi alle condizioni previste dall'allegato VI, II, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973 e dall'allegato IV della presente legge per le sementi certificate;
d) rispondenti alle condizioni indicate alle lettere a), b), e c), all'atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale. III - Categoria standard.
a) Le sementi devono presentare sufficiente identita' e purezza della varieta' e corrispondere a quanto previsto dall'allegato VI del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, a posteriori e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identita' e la purezza della varieta'.
3. Le condizioni per la certificazione delle sementi sono fissate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4. Per l'iscrizione delle varieta' nei registri di cui all'articolo 4, per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonche' per i post-controlli sono dovuti compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
5. Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al comma 2, punto I. Categoria di base, lettera d), e punto II. Categoria certificata, lettera d), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
A) Ispezione in campo:
a) il personale addetto all'esame:
1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza di produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della legge n. 1096 del 1971;
2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973;
3) non deve trarre profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
4) deve essere autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della legge n. 1097 del 1971; tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 1096 del 1971;
b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;
c) una parte delle colture da seme deve essere controllata da ispettori ufficiali. Tale parte deve essere almeno del 5 per cento;
d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identita' e alla purezza varietale.
B) Controlli delle sementi:
a) i controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi, alle seguenti condizioni:
1) i laboratori dispongono di una persona incaricata delle analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio e in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi. Le persone incaricate delle analisi delle sementi devono possedere le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per le analisi ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
2) i laboratori sono indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera. Nel caso appartengono a una ditta sementiera il laboratorio puo' eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della ditta a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la ditta stessa, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
3) la prestazione dei laboratori, per quanto riguarda il controllo delle sementi, e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
4) ai fini della sorveglianza di cui al numero 3) almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi.
C) Campionamento:
1) durante l'esame delle sementi per la certificazione i campioni sono prelevati ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale secondo metodi adeguati. Il campionamento delle sementi, effettuato durante la commercializzazione, e' eseguito ufficialmente. Tali disposizioni si applicano anche nel caso che i campioni di sementi standard siano prelevati per controlli a posteriori;
2) qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale di cui al n. 1), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione delle sementi di cui alle lettere b), c) e d);
b) i campionatori devono possedere le necessarie qualificazioni tecniche ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalita' vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali. Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
c) i campionatori possono essere:
1) persone fisiche indipendenti, ovvero
2) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi, ovvero
3) alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attivita' comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi. In tal ultimo caso i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorita' incaricata della certificazione delle sementi;
d) la prestazione dei campionatori, per quanto riguarda il campionamento delle sementi e' soggetta alla sorveglianza dell'autorita' incaricata della certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
e) ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d), almeno il 5 per cento delle partite di sementi per le quali e' richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento per il controllo da parte di campionatori ufficiali. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico. L'autorita' incaricata dei controlli ufficiali confronta i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli, della stessa partita, prelevati sotto sorveglianza ufficiale.».



Nota all'art. 11:
- Per i riferimenti alla legge n. 195 del 1976 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 12.
Autorizzazione

1. La licenza per la produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti sementieri prevista dall'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituita dall'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. I requisiti di professionalita' ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, conformemente ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ad eccezione dei commi settimo ed ottavo.



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
1096 del 1971, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2. - La licenza non e' richiesta per la
produzione di materiale sementiero che viene ceduto dai
produttori agricoli a ditte titolari di licenza.
Con l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, i pubblici istituti di ricerca e di
sperimentazione possono immettere in commercio sementi di
base appartenenti a varieta' di propria costituzione.
L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di
cui al presente articolo.».
- Il testo degli articoli 19, 49 e 55 del citato
decreto legislativo n. 214 del 2005, e' il seguente:
«Art. 19 (Autorizzazione). - 1. Chiunque svolge
attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti
vegetali ed altre voci disciplinate dal presente decreto
deve essere in possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
spetta ai servizi fitosanitari regionali competenti per
l'ubicazione dei centri aziendali, e deve essere richiesta
da:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o
comunque ad essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, con
l'esclusione di coloro che moltiplicano sementi per conto
di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono
piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente
articolo;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei
relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme,
escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da
terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei
prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte
B;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di trasformazione o i centri di spedizione, che
commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum
L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle
zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di
legname di cui all'allegato V, parte A.
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di
cui al comma 1 i commercianti al dettaglio che vendono
vegetali e prodotti vegetali a persone non
professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali
ed i produttori di patate da consumo e di agrumi che
conferiscono a centri di raccolta autorizzati oppure che
cedono direttamente a utilizzatori finali.
4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le
procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 49,
comma 2, lettera d).».
«Art. 49 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il
Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e rappresenta
l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le
materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
Commissione dell'Unione europea, con il Comitato
fitosanitario permanente di cui all'art. 18 della direttiva
2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi fitosanitari dei
Paesi membri, con le Organizzazioni per la protezione dei
vegetali degli altri Paesi e con le Organizzazioni
internazionali operanti nel settore fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono
rappresentanti dell'Italia presso i Comitati ed i gruppi di
lavoro riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla
U.E. o da Organizzazioni internazionali, previo parere del
Comitato di cui all'art. 52;
c) la determinazione degli standard tecnici, cui
debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo
parere del Comitato di cui all'art. 52;
d) la determinazione dei requisiti di
professionalita' e della dotazione minima delle
attrezzature occorrenti, in funzione del tipo di attivita'
e per ogni categoria di richiedente l'autorizzazione di cui
all'art. 19, previo parere del Comitato di cui all'art. 52;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio
nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
interventi obbligatori di cui al presente decreto e la
effettuazione di controlli nell'esercizio del potere
sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti
dall'applicazione del presente decreto e la definizione
delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte
dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti
relativi al recepimento di norme comunitarie in materia
fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui all'art.
52;
i) la determinazione delle linee generali di
salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la
formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su
proposta del Comitato di cui all'art. 52;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una
relazione annuale e la relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative
fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni
tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed
internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del
Comitato di cui all'art. 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla F.A.O. e alla
E.P.P.O. relative allo status degli organismi nocivi da
quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla
C.I.P.V.
3. Qualora il Comitato di cui all'art. 52 ritenga che
un Servizio fitosanitario regionale non applichi le norme
di profilassi internazionale previste dal presente decreto
e cio' comporti gravi rischi fitosanitari all'economia
agricola nazionale il Servizio fitosanitario centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente
l'amministrazione competente al rispetto della normativa,
fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si
riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli
atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno
adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali
con proprio decreto.».
«Art. 55 (Tariffa fitosanitaria). - 1. Gli oneri
necessari per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli
articoli 19, 26, 30 e 32, nonche' per le verifiche di cui
agli articoli 20 e 23 ed i controlli documentali, di
identita' e fitosanitari di cui agli articoli 23, 33, 36,
37, 38, 41, 43 e 47 sono posti a carico dell'interessato,
dell'importatore o del suo agente doganale, secondo la
tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.
2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui
al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di
cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e
secondo le procedure di cui al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.
4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e'
calcolata tenuto conto dei seguenti costi:
a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i
controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature
messe a disposizione di tali ispettori;
c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o
l'esecuzione di prove di laboratorio;
d) prove di laboratorio;
e) attivita' amministrativa, comprese le spese
generali di funzionamento, necessaria per l'esecuzione
efficace dei controlli, che puo' comprendere le spese di
formazione degli ispettori, sia prima che dopo la loro
entrata in servizio.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al
comma 1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei
costi di cui al comma 4, che non deve essere superiore al
costo effettivo sostenuto.
6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della
tariffa prevista dal presente articolo.
7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la
riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese
supplementari sostenute per attivita' particolari connesse
ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i
periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi
imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli
effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli
supplementari o le analisi di laboratorio supplementari
rispetto a quelli previsti dall'art. 36, per confermare le
conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie
particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari,
altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei
documenti richiesti.
8. Nel caso che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, i
controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un
determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre
voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con
frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in
maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e
partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse
sottoposte o meno alle ispezioni.».
Il testo degli articoli 2 e 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' il
seguente:
«Art. 2. - La licenza, prescritta dall'art. 2 della
legge, deve essere richiesta al presidente della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura della
provincia dove ha sede lo stabilimento mediante domanda in
carta legale, recante le seguenti indicazioni:
1) generalita' del richiedente o del legale
rappresentante della ditta;
2) ragione sociale della ditta, sede legale della
medesima e ubicazione dello stabilimento;
3) prodotti sementieri per i quali si chiede la
licenza;
4) quantita' prevista per ciascuna produzione;
5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il
richiedente dispone o di cui ha progettato la realizzazione
o la trasformazione.».
«Art. 3. - Il presidente della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda
di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente
commissione istituita presso l'ispettorato agrario
compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale
cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato
entro quindici giorni dalla data di ricevimento.
La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti
previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge,
restituisce al presidente della camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il
proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta
giorni dalla data di ricevimento.
Il rilascio della licenza e' comunque subordinata
all'esistenza ed idoneita' degli impianti e delle
attrezzature.
In caso di impianti da realizzare o da trasformare il
presidente della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione,
stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed
attrezzature dovranno essere realizzati.
Il provvedimento che concede la licenza, previo
accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa di
concessione governativa di cui al sesto comma dell'art. 2
della legge, e' pubblicato sul Foglio annunzi legali della
provincia.
Il presidente della camera di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura da' comunicazione della
concessione o del diniego della licenza, oltre che
all'interessato, alla commissione, al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto conservatore
dei registri di varieta' dei prodotti sementieri di cui
all'art. 26 della legge, all'ente certificatore,
all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in
mancanza, all'ufficio provinciale della regione cui sono
demandati i compiti propri di detto ispettorato, al
competente osservatorio per le malattie delle piante,
nonche' alla locale prefettura.
In caso di revoca o di sospensione della licenza
disposte ai sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto da
comunicazione all'interessato ed agli enti di cui al
precedente comma.».



 
Art. 13.
Inadempienze

1. La violazione per colpa da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi, adottate ai sensi del presente decreto legislativo, comporta la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno in considerazione dell'entita' della violazione.
2. La violazione per dolo da parte dell'ispettore in campo, del titolare del laboratorio di analisi e del campionatore delle disposizioni che disciplinano, per ciascuno di essi, l'esame sotto sorveglianza ufficiale delle sementi e che sono adottate ai sensi del presente decreto legislativo, comporta, in ogni caso, la decadenza automatica dell'autorizzazione.
3. Qualora sia accertata la violazione di cui ai commi precedenti la certificazione della semente e' annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti.
4. Qualora sia accertata una delle violazioni di cui al presente articolo l'ente certificatore o gli altri enti incaricati dei controlli trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apposito verbale per l'applicazione delle sanzioni previste.
 
Art. 14.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti la materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da ciascuna regione e provincia autonoma.



Nota all'art. 14:
L'art. 117, quinto comma, della Costituzione stabilisce
che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.



 
Art. 15.
Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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