La nuova normativa prudenziale internazionale ha introdotto rilevanti novita' per quanto riguarda l'operativita' degli intermediari finanziari. In particolare, le banche possono assimilare - a fini prudenziali - i crediti verso intermediari finanziari a quelli verso altre banche, ove tali intermediari: (i) siano autorizzati a operare dalla medesima Autorita' di vigilanza che autorizza le banche; (ii) siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale «equivalenti» a quelle delle banche e delle imprese di investimento. Con le presenti istruzioni viene realizzata la vigilanza «equivalente», prevedendo per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario una regolamentazione prudenziale basata sui medesimi istituti previsti per le banche, modulata pero' in funzione delle caratteristiche operative di tali intermediari. Le accluse istruzioni modificano l'attuale capitolo V delle «Istruzioni di vigilanza degli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale», che viene ora articolato in 12 sezioni: I) disposizioni di carattere generale; II) patrimonio di vigilanza; III) requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito; IV) attenuazione del rischio di credito; V) cartolarizzazione; VI) rischio di controparte; VII) requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato; VIII) rischio di cambio; IX) requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi; X) concentrazione dei rischi; XI) processo di controllo prudenziale; XII) informativa al pubblico. Tra le principali innovazioni, rilevano le seguenti: - sono state disciplinate in dettaglio le opzioni meno complesse tra quelle previste dalla normativa internazionale, consentendo comunque agli intermediari finanziari di adottare, ove ricorrano i requisiti, i metodi piu' avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio; - sono stati stabiliti requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito differenziati in funzione della circostanza che l'intermediario raccolga o meno risparmio tra il pubblico. In particolare, il requisito viene fissato ad un livello analogo a quello delle banche (patrimonio di vigilanza pari all'8% dell'attivo a rischio) per gli intermediari che si avvalgono della possibilita' di raccolta del risparmio. E' invece previsto un requisito patrimoniale inferiore (pari al 6% dell'attivo a rischio) per tutti gli altri intermediari; - per gli intermediari appartenenti a gruppi, in quanto sottoposti a vigilanza consolidata, e' stata prevista una riduzione di tutti i coefficienti prudenziali individuali pari al 25 per cento; - sono stati previsti limiti alla concentrazione dei rischi che tendono gradualmente a quelli previsti dalla disciplina bancaria (limite individuale pari al 25% del patrimonio di vigilanza, definizione di «grande rischio» per le posizioni che superano il 10% del patrimonio di vigilanza e limite globale pari a 8 volte il patrimonio di vigilanza). In particolare, e' stato previsto un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2011) durante il quale gli intermediari finanziari possono mantenere un limite di fido individuale pari al 40% e definire «grandi rischi» le posizioni che superano il 15% del patrimonio di vigilanza; - sono state introdotte specifiche discipline riguardanti l'informativa al pubblico e il processo di controllo prudenziale, quest'ultimo comprensivo del processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). Tali discipline sono state opportunamente graduate per tenere conto della dimensione e delle specificita' operative degli intermediari finanziari. Le presenti disposizioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Gli intermediari sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia la prima rendicontazione completa relativa al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) riferita alla situazione al 31 dicembre 2008 entro il 31 marzo 2009. Omissis Il direttore generale: Saccomanni |