Gazzetta n. 210 del 10 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 2007, n. 149
Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;
Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente;
Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano puo' richiedere ai soggetti non residenti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, fatta con nota n. 3-12446/UCL del 23 luglio 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;
c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo vigente dell'art. 1, comma 1324, della legge
27 dicembre 2006, n. 296: (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) legge
finanziaria 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2006, n. 299, e' il seguente:
«1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per
carichi di famiglia di cui all'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008
e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea
documentazione, individuata con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni
si riferiscono non possiedano un reddito complessivo
superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di
cui al suddetto art. 12, comma 2, compresi i redditi
prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso
ai carichi familiari.».
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 1986, n. 302, e' il seguente:
«Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1.
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i
seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e
l'importo corrispondente al rapporto fra reddito
complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta
per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di
80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000
euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a)
e' aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore
a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati. La detrazione e' aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette
detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con
piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di
200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto
tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000
euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e'
ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo
accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un
reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo,
al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto
o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove
il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento
congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire
in tutto o in parte della detrazione, per limiti di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo
genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti,
e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un
importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di
affidamento congiunto, pari al 50 per cento della
detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per
l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, per
il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le
detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che
hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona
indicata nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51
euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella
misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la
detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali
a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il
risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime
quattro cifre decimali.».
- Il testo vigente dell'art. 23, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268, e' il
seguente:
«Art. 23 (Ritenute sui redditi di lavoro dipendente). -
2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle
successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo
di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i
corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui
agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono
riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto,
indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi:
b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, ragguagliando a mese i
corrispondenti scaglioni annui di reddito;
c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni
precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello
stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo
netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente
corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio
precedente, effettuando le detrazioni provviste negli
articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
d) sulla parte imponibile del trattamento di fine
rapporto e delle indennita' equipollenti e delle altre
indennita' e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera a),
del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17
dello stesso testo unico;
d-bis) [sulla parte imponibile delle prestazioni di
cui all'art. 16, comma 1, lettera a-bis), del citato testo
unico, con i criteri di cui all'art. 17-bis dello stesso
testo unico];
e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di
cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi
nell'art. 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo
unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente,
con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di
reddito.».
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Il decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, (Elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo
scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per
evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la
Repubblica italiana), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 settembre 1996, n. 220.
- Il testo vigente dell'art. 11, comma 4, lett. c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante
modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed
altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici
e privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio
1996, n. 102, e' il seguente:
«4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il
30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce:
a)-b) (Omissis);
c) l'elenco degli Stati di cui all'art., 6, comma 1,
con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni.».
- Il testo vigente dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
n. 42, e' il seguente:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».



 
Art. 2.
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 e' effettuata mediante:
a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine.



Note all'art. 2:
- Per il testo vigente dell'art. 12, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
vedano le note alle premesse.
- La Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, e'
ratificata con la legge 24 ottobre 1980, n. 742, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
12 novembre 1980.



 
Art. 3.
1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate puo', altresi', richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall'Autorita' fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 agosto 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 31



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, e dell'art. 23, secondo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600, del 1973, si vedano le note alle
premesse.



 
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