Gazzetta n. 209 del 8 settembre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2007 |
Ulteriore differimento, per l'anno 2007, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e, in particolare, l'art. 12, comma 5, del predetto decreto il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto; Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e, in particolare, l'art. 19 dello stesso decreto, che disciplina l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini della medesima imposta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, con il quale sono state apportate modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, e, in particolare, l'art. 4 del predetto decreto, il quale prevede che i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro i termini di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con le modalita' di cui all'art. 23 del medesimo decreto; Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Visti i decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio 2000, 21 dicembre 2000 e 19 aprile 2001, con i quali sono stati individuati altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia con i quali sono stati approvati i modelli di dichiarazione con le relative istruzioni, che devono essere presentati nell'anno 2007, per il periodo d'imposta 2006, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2006, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Vista la legge 27 dicembre 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007, con il quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle dichiarazioni; Considerate le richieste avanzate dagli operatori della fiscalita' al tavolo tecnico istituito dal vice Ministro dell'economia e delle finanze on. Vincenzo Visco, i quali hanno sottolineato in particolare la complessita' delle novita' introdotte dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il loro forte impatto sugli adempimenti legati alla predisposizione della dichiarazione; Considerato che si rende opportuno individuare un unico termine di presentazione delle dichiarazioni per tutti i contribuenti; Sulla proposta del vice Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1. Modifica del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per l'anno 2006
1. I termini di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2007, che scadono nel periodo dal 1° maggio 2007 al 30 settembre 2007, sono fissati al 1° ottobre 2007. Il medesimo termine e' fissato per la presentazione delle dichiarazioni di cui allo stesso art. 1, comma 2, i cui termini scadono entro il 30 settembre 2007, nonche' per le dichiarazioni di cui all'art. 1, commi 3 e 4, del predetto decreto del 31 maggio 2007. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2007
Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 10 |
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