Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2007 |
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 si sono verificati nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3610). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Considerato che gli eventi calamitosi del 26 e 27 maggio 2007 hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni mobili ed immobili dei privati e delle imprese; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile; Vista la nota del 21 giugno 2007 del Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota del 10 agosto 2007; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone: Art. 1. 1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia Gianfranco Moretton e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. 2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonche' all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 hanno colpito il territorio regionale. 3. Il Commissario delegato provvede in particolare: a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita'; b) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attivita' produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzati a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti dal Commissario delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3; c) gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualita' di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attivita' di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario delegato; d) il Commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza puo' avvalersi, individuandoli anche come soggetti attuatori, delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di uno o piu' soggetti cui affidare specifici settori di intervento. |
| Art. 2. 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario delegato. 2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo. 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante e' data comunicazione agli interessati a cura del comune. 5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. |
| Art. 3. 1. I contributi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), sono finalizzati al ripristino dei beni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza e sono concessi: a) ai proprietari, risultanti tali al momento dell'evento, di beni immobili destinati a propria abitazione principale, danneggiati; il contributo a fondo perduto puo' raggiungere, sulla base delle risorse disponibili, il limite massimo erogabile del 75% dei costi di ripristino, e comunque fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile non sia destinato ad abitazione principale, il limite massimo erogabile e' pari al 75% dei costi di ripristino, fino ad un massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile sia destinato ad uso non abitativo, il limite massimo erogabile e' pari al 75% dei costi di ripristino, fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; il contributo puo' altresi' essere erogato ai conduttori di immobili locati e ai titolari di diritti reali di godimento sui beni stessi, previa autorizzazione da parte del proprietario, entro il limite massimo del 75% dei costi di ripristino, fino ad un massimo di Euro 50.000,00; b) ai proprietari di beni mobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unita' immobiliare danneggiata, sulla base delle spese documentate per la riparazione o il riacquisto; qualora risultino colpiti solo alcuni locali dell'unita' immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti, il suddetto contributo massimo e' ridotto e non puo' comunque superare l'importo massimo di Euro 27.500,00; c) alle imprese industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' alle societa' sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili e mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, il contributo a fondo perduto puo' raggiungere il limite massimo erogabile del 70% dei costi di ripristino e comunque fino ad un massimo complessivo di Euro 200.000,00 per ogni impresa danneggiata; il contributo di cui alla presente lettera puo' essere erogato altresi' a favore del proprietario dell'immobile concesso in locazione per uso non abitativo ai soggetti di cui alla presente lettera c), nonche' a favore dell'impresa conduttrice ovvero a imprese titolari di diritti reali di godimento sui beni danneggiati, previa autorizzazione dei proprietari. 2. Sono altresi' ammissibili a contributo secondo modalita' e limiti fissati dal Commissario stesso, le spese accessorie di seguito indicate: - le eventuali spese di perizia finalizzate alla quantificazione dei costi di ripristino dei beni mobili delle imprese; - le spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili; - le spese per la pulizia e/o lo smaltimento in discarica dei fanghi, dei detriti, del materiale alluvionale e dei beni danneggiati, nonche' per l'emungimento delle acque. Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla determinazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste dal comma 1, lettere a) e c). 3. L'ammontare del danno di cui al presente articolo e' determinato dai costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato, quantificati con le modalita' fissate dal Commissario delegato con propri provvedimenti; tali costi rappresentano l'ammontare della spesa ammissibile. 4. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati anche in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi. 5. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati. 6. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 1, lettere a) e c), sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di Euro 5.000,00, ai privati e fino ad un massimo di Euro 25.000,00 alle imprese, secondo modalita' attuative fissate dal Commissario delegato con propri provvedimenti. 7. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
| Art. 4. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato a concedere agli enti locali, secondo modalita' attuative fissate con provvedimenti del medesimo Commissario, contributi fino al limite massimo erogabile del 70% della spesa sostenuta, previa stima dei costi di ripristino del proprio patrimonio edilizio, effettuata dagli uffici tecnici degli enti medesimi, nel limite massimo di 500.000,00 euro per ciascun ente. 2. L'erogazione dei contributi e' subordinata alla presentazione di apposito rendiconto. |
| Art. 5. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative: - legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f, art. 378; - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98; - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, art. 7; - regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345; - legge 13 marzo 1958, n. 296; - legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e 20; - legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, articoli 2 e 3; - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151; - decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15; - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21; - decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159; - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 69, 105, 106, 107, 124, 177 e 266; - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243; - decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21; - decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 4, 5, 9, 10 e 12; - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 145; - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 148; - decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 26 febbraio 1990, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-bis, 22-terties, 22-quater, 22-quinquies, 22-sexies, 23, 24, 30, 32; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9; - legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5; - contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998 - 2001 - area non dirigenziale - art. 12; - contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005; - decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.; - decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres. |
| Art. 6. 1. Per la realizzazione delle attivita' disposte ai sensi della presente ordinanza, si provvede con lo stanziamento di Euro 5.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sara' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e con le risorse finanziarie residue pari a Euro 3.500.000,00 derivanti dalle assegnazioni disposte ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338/2004. 2. Le risorse di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. 3. Per il perseguimento delle finalita' di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano gia' in corso interventi connessi alle precedenti emergenze, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato puo' procedere all'unificazione complessiva delle attivita', per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse funzionali disponibili. 4. Il Commissario delegato, d'intesa con la Regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza e' autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali. 5. Il Commissario delegato e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute e documentate nelle fasi di prima emergenza dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine. |
| Art. 7. 1. Relativamente alle emergenze in atto, al fine di perseguire con la massima urgenza il rafforzamento delle strutture di protezione civile necessario a soddisfare le straordinarie esigenze connesse alle finalita' di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il Commissario delegato puo' avvalersi del personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e gia' impiegato in attivita' volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione conseguenti agli eventi di cui alle ordinanza di protezione civile n. 3309/2003, n. 3405/2005 e n. 3495/2006 e successive modificazioni, che lo stesso Commissario delegato o la regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono autorizzati ad assumere con contratto a tempo determinato ovvero a ricorrere a ulteriori forme di collaborazione con il citato personale, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, relativi all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga alla normativa vigente. 2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sara' posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64. 3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, puo' autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6. 4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti. |
| Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2007 Il Presidente: Prodi |
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