Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2007 |
Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore della regione Umbria. (Ordinanza n. 3609). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.a.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.a.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eventi meteorologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005; Considerato che dette precipitazioni hanno causato l'esondazione del fiume Tevere e di corsi d'acqua minori quali il Paglia, il Nera e il Chiani con conseguenti ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture nonche' alla viabilita'; Considerato altresi' che i medesimi eventi hanno provocato numerosi dissesti e frane ed, in particolare, una frana di grosse dimensioni in localita' Morre nel comune di Citta' di Castello, in conseguenza della quale si e' reso necessario lo sgombero di alcune abitazioni site nell'area coinvolta dalla predetta frana; Visto l'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, tra l'altro, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbria Olii», nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia; Considerato che si rende necessario procedere all'attuazione della disposizione di cui trattasi, mediante apposito riparto in favore dei suddetti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Umbria, al fine di consentire il superamento dei predetti contesti di criticita'; Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2007, n. 910, concernente il programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Acquisita l'intesa della regione Umbria con nota del 24 luglio 2007; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone: Art. 1. 1. Per l'espletamento delle iniziative necessarie ial superamento del contesto di criticita' determinatosi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005 hanno colpito il territorio della regione Umbria, di cui in premessa, il Presidente della medesima Regione e' nominato commissario delegato. 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato puo' avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' avvalersi della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato. |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato, sulla base dei criteri e delle priorita' stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione del 7 giugno 2007, n. 910, predispone un piano di interventi ed opere urgenti e necessarie per fronteggiare la situazione di crisi determinatasi a seguito dell'esondazione del fiume Tevere e di corsi d'acqua minori, dei dissesti e frane che hanno interessato il territorio regionale, della frana in localita' Morre del comune di Citta' di Castello. 2. Per le opere e per gli interventi di cui all'art. 1 nonche' per le conseguenti iniziative contrattuali, il Commissario delegato utilizza le procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa. 3. Le opere e gli interventi previsti nel Piano di cui al comma 1 e funzionali al perseguimento degli obiettivi finalizzati al superamento del contesto critico in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente. 4. Il Commissario delegato individua i criteri e le modalita' secondo i quali devono essere realizzati gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dalla frana in localita' Morre del comune di Citta' di Castello. 5. I progetti per la ricostruzione di immobili in altro sito sono approvati dal Commissario delegato avvalendosi delle procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente. 6. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonche', al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato, nel limite massimo di Euro 6.000.000,00, e' autorizzato ad erogare contributi ai soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'art. 1 sulla base di un apposito Piano, che tenga conto delle priorita' stabilite dalla delibera di Giunta regionale del 7 giugno 2007, n. 910 citata in premessa. 2. Il Commissario delegato e' autorizzato altresi' ad utilizzare le risorse destinate alla frana in localita' Morre del comune di Citta' di Castello anche per la riparazione o ricostruzione degli immobili privati danneggiati. 3. Alla corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 provvede il Commissario delegato con propri provvedimenti, ispirati a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria. 4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 vengono erogati al netto di una franchigia di Euro 3.000,00 e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. 5. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, fermo restando l'applicazione della franchigia di cui al precedente comma 4. |
| Art. 4. 1. Le risorse finanziarie di cui dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, terzo periodo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 35 milioni di euro per l'anno 2008 sono cosi destinate: a. quanto a Euro 6.000.000,00, al Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006 da trasferire sull'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile da destinare alla bonifica del sito e per la riqualificazione ambientale delle aree circostanti interessate dall'esplosione verificatasi nel comune di Campello sul Clitunno; b. quanto a Euro 69.000.000,00, al Commissario delegato - Presidente della regione Umbria di cui all'art. 1. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b) affluiscono su una contabilita' speciale all'uopo istituita e intestata al Commissario delegato Presidente della regione Umbria. 3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera b). |
| Art. 5. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 agosto 2007 Il Presidente: Prodi |
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