Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 5 luglio 2007, n. 148 |
Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono definite le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza e delle insegne concesse al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visti gli articoli dal 62 al 72, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, rimasti in vigore, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, fino all'emanazione del presente regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-152 (07002111) in data 13 giugno 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Benemerenze e insegne 1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento: a) medaglia al merito di servizio; b) diplomi di benemerenza con medaglia; c) croci di anzianita'; d) diplomi di lodevole servizio; e) encomi; f) elogi.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Rassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229): «2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001):
«Art. 11. Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento: 1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico; 2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali; 3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi; b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attivita' produttive; c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali. 2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.». - Si riporta il testo vigente degli articoli da 62 a 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1942, n. 152: «Art. 62. Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, oltre alle normali ricompense al valor militare, civile, di marina o aeronautico possono essere concesse: una medaglia al merito di servizio; due croci di anzianita'; tre diplomi di benemerenza; quattro premi di servizio ed encomi; cinque diplomi atletici. A coloro che avessero riportato, in servizio o per causa di servizio, mutilazioni o ferite, sono, inoltre, concessi distintivi d'onore di foglia uguale a quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.». «Art. 63. A sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, e' concesso, fino alla cessazione dal servizio, un soprassoldo nella seguente misura: per la medaglia d'oro lire 500 annuali; per la medaglia d'argento lire 200 annuali; per la medaglia di bronzo lire 100 annuali. Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre. La spesa occorrente sara' a carico della Cassa sovvenzioni antincendi. I pagamenti vengono registrati in apposito libretto secondo il modello fornito dal Ministero, che sara' custodito dal Comando del Corpo.». «Art. 64. E' istituita la medaglia al merito di servizio, coniata in argento conforme al modello di cui all'allegato F, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, in cui abbiano dato prova di speciale ardimento, capacita' e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore. Agli insigniti di detta medaglia viene assegnato un soprassoldo di lire 200 annue, pagabili semestralmente, con stati a parte, fino alla cessazione dal servizio. La spesa sara' a carico della Cassa sovvenzioni antincendi. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.». «Art. 65. E' istituita la croce di anzianita' di servizio, coniata in bronzo conforme al modello di cui all'allegato G, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo per un periodo di quindici anni dando prova di capacita' e zelo. Per ogni periodo di cinque anni di servizio effettivo, oltre i quindici previsti al comma precedente, l'insignito della croce di anzianita' viene autorizzato ad applicare sul nastrino una fascetta metallica conforme al modello di cui all'allegato H, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.». «Art. 66. Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto a fregiarsi delle decorazioni di cui agli articoli 64 e 65. Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di dette decorazioni coloro dei quali sia stata deliberata la espulsione dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «Art. 67. E' istituito conforme al modello di cui all'allegato I, che sara' vistato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, il diploma di benemerenza, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in notevoli operazioni di servizio, in cui abbiano dato prova di coraggio, speciale capacita' e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore. Il diploma di benemerenza puo' essere altresi' concesso a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo per un periodo di cinque anni, dimostrando, durante tale periodo, coraggio, speciale capacita', zelo e disciplina.». «Art. 68. Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di lire 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di speciale capacita' e zelo con utile rendimento. La spesa relativa fara' carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.». «Art. 69. E' istituito il diploma atletico conforme al modello di cui all'allegato L, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno. Tale diploma verra' concesso al personale che si sia particolarmente distinto in competizioni ginnico sportive di speciale importanza.». «Art. 70. L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli e' fatta dal Ministro per l'interno, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e composta: - dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco; - da un ispettore superiore dei vigili del fuoco; - da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi; - dal capo del personale dei Servizi antincendi. Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Delle concessioni verra' presa nota in matricola.». «Art. 71. Per gli altri apprezzabili servizi e' in facolta' del Prefetto concedere encomi collettivi ed in facolta' del comandante del Corpo concedere elogi individuali.». «Art. 72. Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi viene data notizia al personale mediante appositi ordini del giorno.».
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| Art. 2. Requisiti per la concessione della medaglia al merito di servizio 1. La medaglia al merito di servizio e' conferita, ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che si sono distinti per aver dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacita' professionali nell'attuazione di azioni di soccorso rilevanti. |
| Art. 3. Requisiti per la concessione del diploma di benemerenza con medaglia 1. Il diploma di benemerenza con medaglia e' conferito, ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che, con riguardo ai risultati ottenuti, hanno dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacita' professionali nell'attuazione di interventi di soccorso, con azioni sinergiche. |
| Art. 4. Requisiti per la concessione della croce di anzianita' 1. La croce di anzianita' e' conferita a coloro che hanno prestato effettivo, meritevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo di quindici anni. |
| Art. 5. Requisiti per la concessione del diploma di lodevole servizio 1. Il diploma di lodevole servizio per l'opera svolta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' conferito al personale di ruolo collocato a riposo al compimento della anzianita' minima richiesta; si prescinde da tale anzianita' per coloro che sono dispensati dal servizio e non hanno riportato note di demerito o sanzioni disciplinari superiori alla censura. |
| Art. 6. Requisiti per la concessione dell'encomio 1. L'encomio e' conferito a coloro che dimostrano di possedere spiccate qualita' professionali fornendo un rilevante contributo in importanti servizi o attivita' istituzionale. |
| Art. 7. Requisiti per la concessione dell'elogio 1. L'elogio, a firma del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' conferito a coloro che si distinguono per impegno e per capacita' tecnico-professionali, conseguendo apprezzabili risultati nei compiti d'istituto. |
| Art. 8. Proposte e procedure per il conferimento delle benemerenze 1. Le proposte per la concessione della medaglia al merito di servizio, del diploma di benemerenza con medaglia, degli encomi e degli elogi sono formulate dai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco o dai Prefetti. Sulle proposte e' acquisito il parere del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Le proposte devono essere corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una valutazione nel merito. 3. Per la concessione della croce di anzianita', in conseguenza delle indicazioni fornite con apposita circolare diramata dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile i Comandanti provinciali segnalano i nominativi del personale interessato formulando una breve relazione in ordine alla condotta morale dello stesso e segnalando anche i provvedimenti disciplinari eventualmente a suo carico. 4. La proposta per la concessione dei diplomi di lodevole servizio e' formulata dai Dirigenti degli uffici presso i quali hanno prestato servizio gli interessati in quiescenza, dimissionari, dispensati. 5. Le benemerenze sono deliberate dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e consegnate dai Comandanti provinciali, ovvero dai rispettivi dirigenti di settore, in modo opportuno durante le cerimonie che si svolgono presso le strutture centrali e/o territoriali. In particolare la croce di anzianita' e' consegnata annualmente durante la celebrazione della festivita' di S. Barbara, patrona dei vigili del fuoco. |
| Art. 9. Disposizioni per l'uso delle insegne 1. Le insegne relative ai riconoscimenti previsti dal presente regolamento sono accessori dell'uniforme e sulla stessa vanno apposte in conformita' alla configurazione originaria. 2. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza e in formato completo, nastro e decorazione appesa, m occasione di cerimonie civili, religiose o militari di particolare rilevanza quali il giorno dell'anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, il 4 novembre, il giorno della festa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza in formato ridotto, solo i nastrini, in occasione di riviste, parate, servizi d'onore. 4. E' fatto divieto di applicare le insegne e/o nastrini sulla divisa d'intervento, nonche' sul cappotto e sull'impermeabile. |
| Art. 10. Annotazioni matricolari 1. Il conferimento della medaglia al merito di servizio, della croce di anzianita', dei diplomi di benemerenza, degli encomi e degli elogi e' annotato sullo stato matricolare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 5 luglio 2007
Il Ministro: Amato
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 212 |
| Allegato A
DESCRIZIONE TECNICA DEI SEGNI DI BENEMERENZE E DELLE INSEGNE CONFERITE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Medaglia al merito di servizio
Medaglia in lega argentata con attacco per mezzo di un nastrino di seta tricolore. A fronte e' riportato in rilievo il disegno delle lingue di fuoco con al centro la punta di una spada, segno d'ardimento; sul retro tra le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante, e' posta la scritta «Al Merito di Servizio». Sotto la scritta e' disegnato un ramo di alloro; lungo il bordo perimetrale e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Corpo nazionale vigili del fuoco». L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore da un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante. Nella parte centrale dell'attestato in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia. Diplomi di benemerenza con medaglia Medaglia in lega bronzea con attacco per mezzo di un nastrino di seta bianco con due strisce rosse. A fronte e' riportato in rilievo il disegno delle lingue di fuoco con al centro la punta di una spada, segno d'ardimento; sul retro tra le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante, e' posta la scritta «Al Merito di Servizio». Sotto la scritta e' disegnato un ramo di alloro; lungo il bordo perimetrale e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Corpo nazionale vigili del fuoco». L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala; sul lato destro in alto e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; al di sotto e' disegnato un cordoncino che circonda i bordi dell'attestato; sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante. Nella parte centrale dell'attestato in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia. Croce di anzianita' La croce in lega di bronzo a forma greca e' provvista per l'attacco di un nastrino di seta rosso con due strisce bianche laterali; sul braccio destro, sinistro e inferiore sono incise lingue di fuoco; al centro il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante che termina sul braccio superiore della croce; sul retro e' inciso il numero romano «XV». L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome del dipendente, al centro e' stampata la frase «e' concessa la croce di anzianita' per avere prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per oltre quindici anni, dando prova di capacita' e zelo»; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.
Diploma di lodevole servizio Medaglia in lega «Vermeil» (dorata) e' provvista per l'attacco di un nastrino di seta rosso con due strisce bianche laterali. Sul fronte intorno al perimetro e' incisa la scritta «Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Al centro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante; sul retro lungo il bordo del perimetro la scritta «L'Amministrazione con gratitudine». L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in un apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome del dipendente; a seguire e' stampata la frase «a testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia. Unitamente alla medaglia e al diploma e' consegnata una piccozza con il manico di legno e la parte superiore in acciaio (strumento simbolo dell'attivita' del vigile del fuoco).
Encomio L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano, sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in alto, a carattere in neretto e' riportata la dizione «Encomio». Segue, in apposito spazio vuoto l'indicazione della qualifica, il nome ed il cognome del dipendente e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia. Elogio E' una nota a firma del Capo Dipartimento o del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, redatta su carta intestata Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - riportante l'apprezzamento dell'amministrazione per coloro che per l'impegno profuso e le capacita' tecnico-professionali dimostrate hanno conseguito, nell'espletamento dei compiti istituzionali, meritevoli risultati. La nota contiene l'indicazione espressa della qualifica, nome e cognome del dipendente e le circostanze del conferimento nonche' il riferimento temporale. |
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