Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 agosto 2007 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Monti Iblei»; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 29 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 250 del 23 ottobre 2004, con il quale l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 29 settembre 2004, data di emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» con nota del 4 maggio 2007 ha comunicato di confermare «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», la predisposizione del piano di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 29 settembre 2004, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa»; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare - Spa», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, con decreto ministeriale 29 settembre 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monti Iblei» registrata con il regolamento (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto ministeriale 29 settembre 2004. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 agosto 2007 Il direttore generale: La Torre |
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