Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE |
DECRETO 7 maggio 2007 |
Istituzione dell'area marina protetta denominata Isola di Bergeggi. |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 36, comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette di reperimento e, tra esse, alla lettera V), Isola di Bergeggi; Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente; Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale e' stata soppressa la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti; Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, e' stata istituita, presso il competente Servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale e' venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Visto l'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; Vista la richiesta di istituzione dell'Area marina protetta «Isola di Bergeggi» formulata dal comune di Bergeggi il 21 febbraio 2001; Visto lo studio effettuato dal comune di Bergeggi in collaborazione con la regione Liguria e l'ICRAM, dal titolo «Analisi dell'ambiente naturale ed antropico dell'area costiera comprendente le falesie e l'isola di Bergeggi (Savona) finalizzata all'istituzione dell'area protetta marina», trasmesso dal medesimo Comune il 21 febbraio 2001; Vista la legge della regione Liguria n. 12 del 22 febbraio 1995, istitutiva della Riserva naturale regionale di Bergeggi, affidata in gestione al comune di Bergeggi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonche' in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato; Vista l'istruttoria tecnica preliminare per l'istituzione dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del 20 dicembre 2004; Visto l'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», espresso dal comune di Bergeggi con delibera di giunta comunale prot. n. 22 del 9 marzo 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», espresso dalla provincia di Savona con delibera di giunta provinciale n. 61 del 28 marzo 2006; Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e di Regolamento dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», espresso dalla regione Liguria con delibera di giunta regionale n. 390 del 20 aprile 2006; Visto il parere favorevole espresso in data 27 luglio 2006 repertorio atti n. 963/CU dalla Conferenza unificata, ai sensi del citato art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista la nota d'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 14240 del 16 marzo 2005; Ravvisata la necessita' di provvedere all'istituzione dell'area marina protetta denominata «Isola di Bergeggi»; Decreta:
Art. 1. Denominazione
1. E' istituita l'area marina protetta denominata «Isola di Bergeggi». |
| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; c) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; d) «misure di premialita' ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attivita' che implicano un minore impatto ambientale; e) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; f) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; g) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; h) «pesca subacquea», l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; i) «ripopolamento attivo», l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; j) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. |
| Art. 3. Finalita'
L'istituzione dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalita': a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversita' marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale; b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi; c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area; d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attivita' tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili. |
| Art. 4. Delimitazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta «Isola di Bergeggi», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, e' delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 104 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:
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2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al Sistema geodetico mondiale WGS 84. |
| Art. 5. Attivita' non consentite
1. Nell'area marina protetta «Isola di Bergeggi» non sono consentite le attivita' che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalita' istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'art. 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto stabilito nel Regolamento di cui al successivo art. 7, non e' consentita: a) qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo; b) qualunque attivita' di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca; c) qualunque attivita' di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche; d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura, l'immissione di scarichi non in regola con le piu' restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente; e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonche' di sostanze tossiche o inquinanti; f) l'uso di fuochi all'aperto. |
| Art. 6. Regolamento di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone
1. La suddivisione in zone di tutela all'interno dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», delimitata ai sensi del precedente art. 4, e le attivita' consentite in ciascuna zona, anche in deroga ai divieti espressi di cui al precedente art. 5, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Regolamento di disciplina delle attivita' consentite, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge n. 394 del 1991. |
| Art. 7. Gestione dell'area marina protetta
1. La gestione dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», ai sensi dell'art. 19 della legge n. 394/1991, come integrato dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426/1998 e successive modifiche, e' affidata provvisoriamente al comune di Bergeggi. Entro sessanta giorni, con successivo decreto ministeriale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedera' ad affidare la gestione definitiva dell'area marina protetta, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 37, della legge n. 426/1998, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge n. 37/2001. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore provvede all'attivazione delle procedure per l'acquisto e l'installazione dei segnalamenti marittimi e di quanto necessiti a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area marina protetta e della sua zonazione prevista dal Regolamento di cui all'art. 7, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con apposita convenzione, gli obblighi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di gestione dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi» a cui si deve attenere il soggetto gestore. 4. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore: a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'art. 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179; b) il rispetto del termine per la predisposizione del disciplinare di cui al successivo art. 7, comma 2; c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarita' da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto, dalla convenzione di cui al precedente comma 3, dal Regolamento, dal disciplinare di cui al successivo art. 7, comma 2, e dalla normativa vigente in materia. |
| Art. 8. Regolamento di esecuzione e organizzazione
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6, su proposta dell'Ente gestore, previo parere della commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 979 del 1982. 2. Il Regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta. |
| Art. 9. Commissione di riserva
1. La Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi» entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulle previsioni relative alle spese di gestione, sul Regolamento di esecuzione e di organizzazione di cui al precedente art. 8, nonche' sulla proposta di aggiornamento del decreto istitutivo e del Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 11, comma 2. 2. Il parere della commissione di riserva e' reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del soggetto gestore; decorso tale termine, il soggetto gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine puo' essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dal soggetto gestore. Resta salva la possibilita' per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessita' di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti. |
| Art. 10. Demanio marittimo
1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono disciplinati in funzione della zonazione prevista nel Regolamento di cui al precedente art. 6, con le seguenti modalita': a) in zona A, non possono essere adottati o rinnovati provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, fatta eccezione per quelli richiesti dal soggetto gestore per motivi di servizio, sicurezza o ricerca scientifica; b) in zona B, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti d'intesa con il soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive; c) in zona C, i provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo sono adottati o rinnovati dalle regioni o dagli enti locali competenti previo parere del soggetto gestore, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive. 2. Al fine di assicurare la migliore gestione dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il soggetto gestore richiede all'Amministrazione competente la ricognizione dei documenti anche catastali, del demanio marittimo, nonche' delle concessioni demaniali in essere, con le rispettive date di scadenza, relative al suddetto territorio. 3. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformita' o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto, ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 4. Gli interventi di manutenzione o messa in sicurezza delle opere e degli impianti compresi nel perimetro dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi», previsti dagli strumenti di programmazione territoriale vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto, nonche' i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive. 5. Eventuali interventi di restauro ambientale, installazione di strutture antistrascico e a fini di ripopolamento, ripristino delle condizioni naturali e ripascimento delle spiagge, progettati nel rispetto delle normative vigenti in materia, delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta e delle sue finalita' istitutive, sono realizzabili, d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
| Art. 11. Monitoraggio e aggiornamento
1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta. 2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalita' istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le necessarie modifiche al decreto istitutivo o al Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui all'art. 6. |
| Art. 12. Finanziamenti
1. All'onere derivante dalle spese per l'istituzione, la regolamentazione e l'avviamento dell'area marina protetta denominata «Isola di Bergeggi», relative all'installazione dei segnalamenti e alle iniziative occorrenti a dare precisa conoscenza della delimitazione, della zonazione e della regolamentazione medesima dell'area marina protetta, nonche' all'individuazione delle strutture e dei mezzi sia terrestri che marini, si fa fronte con uno stanziamento pari a Euro 250.000,00, a gravare sul capitolo 1641/03 dell'unita' previsionale di base 2.1.2.5 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. Successivamente, si provvedera' ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario e tenendo presenti gli stanziamenti di bilancio annualmente disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, una somma non inferiore a Euro 130.000,00, per il funzionamento dell'area marina protetta, a gravare sul capitolo 1646 dell'unita' previsionale di base 2.1.2.5 «Difesa del mare» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. |
| Art. 13. Sorveglianza
1. La sorveglianza nell'area marina protetta e' effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area. |
| Art. 14. Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e nel Regolamento di disciplina delle attivita' consentite di cui al precedente art. 6 dell'area marina protetta «Isola di Bergeggi» si applica quanto previsto dalla vigente normativa. Roma, 7 maggio 2007 Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2007 Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture e del territorio, registro n. 7, foglio n. 255 |
| Allegato
----> Vedere a pag. 28 <---- |
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