Gazzetta n. 206 del 5 settembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2007, n. 144 |
Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate; Visto l'articolo 1 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2005), che ha delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/82/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B della medesima; Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante «Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 13 febbraio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dei trasporti e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Obiettivi
1. Al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale, il presente decreto stabilisce le condizioni e le modalita' per la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate nel territorio dello Stato italiano, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per i regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (G.U.U.E.). Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva n. 2004/82/CE del 29 aprile 2004 «Direttiva del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate» e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261. - L'art. 1 e l'allegato B della legge 25 gennaio 2006, n. 29 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento ordinario, cosi' dispongono: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva n. 2003/123/CE, della direttiva n. 2004/9/CE, della direttiva n. 2004/36/CE, della direttiva n. 2004/49/CE, della direttiva n. 2004/50/CE, della direttiva n. 2004/54/CE, della direttiva n. 2004/80/CE, della direttiva n. 2004/81/CE, della direttiva n. 2004/83/CE, della direttiva n. 2004/113/CE, della direttiva n. 2005/14/CE, della direttiva n. 2005/19/CE, della direttiva n. 2005/28/CE, della direttiva n. 2005/36/CE e della direttiva n. 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva n. 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2, della medesima direttiva. 7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005. 8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3). n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. n. 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva n. 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi. n. 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL). n. 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari. n. 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva n. 89/391/CEE). n. 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva n. 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva n. 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie). n. 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva n. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. n. 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. n. 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. n. 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato. n. 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita' competenti. n. 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate. n. 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. n. 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva n. 89/336/CEE. n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva n. 2001/34/CE. n. 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. n. 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica la direttiva n. 72/166/CEE, la direttiva n. 84/5/CEE, la direttiva n. 88/357/CEE e la direttiva n. 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva n. 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. n. 2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva n. 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi. n. 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali. n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo.». - La legge 30 settembre 1993, n. 388, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1993, n. 232, supplemento ordinario. - La legge 24 novembre 1981, n. 689, «Modifiche al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2004, n. 213 e' convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 9 novembre 2004, n. 265. - Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione», a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario.
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| Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) vettore: ogni persona fisica e giuridica che trasporta persone a titolo professionale per via aerea; b) frontiere esterne: le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi terzi; c) controllo alla frontiera: il controllo, effettuato alla frontiera, esclusivamente come reazione alla richiesta di attraversamento di tale frontiera, senza tener conto di qualsiasi altra considerazione; d) valico di frontiera: ogni valico di frontiera presidiato dagli uffici di polizia, nonche' dagli uffici doganali e dalla Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera; e) uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera: le autorita' responsabili delle attivita' relative ai controlli di polizia di frontiera. |
| Art. 3. Trasmissione dei dati
1. Il vettore ha l'obbligo di raccogliere e trasmettere, entro il termine delle procedure di accettazione, su specifica richiesta dei competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, con le modalita' di cui al comma 3 ed ai sensi del decreto interministeriale di cui all'articolo 7, le informazioni relative alle persone trasportate che attraversano il valico di frontiera autorizzato dello Stato italiano. 2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono: a) il numero, il tipo e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato; b) la cittadinanza; c) il nome completo; d) la data e il luogo di nascita; e) il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano; f) il numero del volo, la data di partenza e di arrivo; g) l'ora di partenza e la durata del volo; h) il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo; i) il primo punto di imbarco. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono comunicate, per via telematica o, in caso di temporaneo impedimento, con altri mezzi appropriati, ai competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, in modo da assicurarne, per le finalita' di cui all'articolo 1, l'immediato utilizzo da parte degli uffici preposti ai controlli di polizia di frontiera del valico, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove normativamente incaricati dei controlli di polizia di frontiera, attraverso il quale il passeggero entra nel territorio dello Stato. 4. La trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il vettore dagli obblighi e dalle responsabilita' stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 5. Restano fermi l'obbligo per il vettore di informare le persone trasportate, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni previste dall'articolo 161 del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 3: - Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si vedano le note alle premesse. - Gli articoli 13 e 161 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' dispongono: «Art. 13 (Informativa). - 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, e' indicato tale responsabile. 2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione. 5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.». «Art. 161 (Omessa o inidonea informativa all'interessato). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 13 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'art. 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu' interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.».
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| Art. 4. Trattamento dei dati
1. I competenti uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, nonche' dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, laddove incaricati normativamente dei controlli di polizia di frontiera, registrano i dati comunicati, su richiesta ai sensi dell'articolo 3, in via provvisoria e, dopo l'ingresso dei passeggeri, cancellano entro ventiquattro ore dalla ricezione, i dati che non sono necessari per il contrasto dell'immigrazione illegale. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, quando, a seguito di specifica segnalazione, i dati si rendano indispensabili in relazione alla prevenzione di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale o ad attivita' d'indagine in corso, i medesimi dati possono essere conservati, con modalita' strettamente correlate a tali attivita', per un periodo non superiore a sei mesi, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, qualora si tratti di dati destinati a confluire per legge nel Centro elaborazioni dati, previa comunque cancellazione, entro il predetto periodo, degli stessi dati conservati temporaneamente ai sensi del presente comma. 3. Il vettore e' obbligato a cancellare entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo i dati trasmessi ai competenti uffici ai fini del presente decreto, secondo le modalita' previste nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7. 4. Resta fermo l'obbligo di trattare i dati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e con modalita' tali da assicurare un utilizzo dei dati proporzionato rispetto alle finalita' di cui ai commi 1 e 2 e per il tempo strettamente necessario.
Note all'art. 4: - L'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, supplemento ordinario, cosi' dispone: «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7. Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente. Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno. - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano le note alle premesse.
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| Art. 5. Sanzioni
1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e salvo che il fatto costituisca reato, al vettore che non provveda a trasmettere i dati richiesti dall'autorita' ai sensi dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000 per ogni viaggio per il quale i dati delle persone trasportate non siano stati comunicati. 2. La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati, per ogni viaggio per il quale siano stati trasmessi dati incompleti o errati. 3. Nei casi piu' gravi o in caso di recidiva, puo' essere disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana, inerente all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. 4. Al vettore che non provveda a cancellare i dati raccolti e trasmessi ai sensi dell'articolo 3, entro le ventiquattro ore dall'arrivo del volo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000.
Nota all'art. 5: - L'art. 12 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' dispone: «Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumita'; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona. 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 dei codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonche' dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 3-septies. 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, e' tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonche' a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi piu' gravi e' disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorita' amministrativa italiana inerenti all'attivita' professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorche' soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in appositi moduli, che e' trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale. 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di Polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di Polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 8-ter. La distruzione puo' essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita' da lui delegata, previo nullaosta dell'autorita' giudiziaria procedente. 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresi' fissate le modalita' di esecuzione. 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennita', si applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonche' le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". 9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, puo' fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. 9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivita' di cui al comma 9-bis. 9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. 9-quinquies. Le modalita' di intervento delle navi della Marina militare nonche' quelle di raccordo con le attivita' svolte dalle altre unita' navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.».
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| Art. 6. Organismo responsabile dell'irrogazione delle sanzioni
1. Le violazioni di cui all'articolo 5 sono contestate e le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e' presentato all'ENAC ovvero, limitatamente alla violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 6: - L'art. 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' dispone: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». - L'art. 166 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' dispone: «Art. 166 (Procedimento di applicazione). - 1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'art. 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.».
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| Art. 7. Disposizioni transitorie
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' tecniche ed operative per la comunicazione, da parte del vettore, delle informazioni di cui all'articolo 3. |
| Art. 8. Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono i compiti previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 2007 NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bianchi, Ministro dei trasporti Amato, Ministro dell'interno D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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