Gazzetta n. 205 del 4 settembre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2007, n. 142 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in materia di catasto. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 febbraio 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
1. Le funzioni amministrative in materia di catasto terreni e di catasto edilizio urbano sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali della Valle d'Aosta. La legge regionale provvede all'allocazione delle funzioni tra gli enti locali, salve quelle da esercitarsi direttamente dalla Regione sulla base delle esigenze di adeguatezza e unitarieta'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 48-bis dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 10 marzo 1948, e' il seguente: «Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso.».
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| Art. 2.
1. Le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, concernono: a) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche', anche su iniziativa dell'Amministrazione finanziaria statale e comunque d'intesa con quest'ultima, la revisione degli estimi e del classamento, ferma l'applicazione della disciplina generale sulla materia nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa nel termine di sessanta giorni; b) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili; c) il rilevamento e l'aggiornamento topografico e la formazione di mappe e di cartografia catastali; d) l'elaborazione di osservazioni geodetiche e l'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione. 2. Alle riunioni del comitato direttivo, comunque denominato, dell'Agenzia del territorio o di altro organismo che venisse istituito ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, partecipano, quando vengono trattate questioni di diretto interesse della Valle d'Aosta, anche rappresentanti della Regione o degli enti locali direttamente interessati. 3. La Regione e' delegata a stabilire, in conformita' ai criteri fissati dallo Stato e comunque in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e provvede alla loro riscossione. Gli introiti relativi confluiscono nel bilancio della Regione che, quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, provvede a ripartirli tra gli enti locali.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 67 (Organismo tecnico). - 1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del comma 1, dell'art. 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e di quelle attribuite ai comuni, si provvede attraverso l'istituzione, con i decreti legislativi di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo, di un apposito organismo tecnico, assicurando la partecipazione delle amministrazioni statali e dei comuni. 2. Alla formazione di mappe e di cartografia catastale e speciale, al rilevamento e aggiornamento topografico, all'elaborazione di osservazioni geodetiche e all'esecuzione delle compensazioni di reti trigonometriche e di livellazione, provvedono, per quanto di rispettivo interesse, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, anche attraverso alle comunita' montane, avvalendosi di norma dell'organismo tecnico di cui al comma 1. 3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono, al fine di contenere le spese, provvedere anche mediante convenzioni con l'organismo tecnico di cui allo stesso comma 1 e le amministrazioni che svolgono corrispondenti funzioni a livello centrale.». - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali) e' il seguente: 3. - 1. Ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla regione. 2. La regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di attivita' degli enti locali, nonche' all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate agli enti medesimi. 2-bis. Fermo restando il disposto dell'art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, lo Stato assicura ai comuni della Valle d'Aosta il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale vigente per gli altri comuni della Repubblica.».
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| Art. 3.
1. L'individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da attribuire ai sensi del presente decreto legislativo sono definite con atto di intesa tra lo Stato e la Regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1. 2. Le risorse finanziarie da attribuire alla Regione non possono essere di entita' inferiore al novantacinque per cento delle spese effettivamente sostenute dallo Stato nell'ultimo esercizio finanziario. L'ammontare di tali risorse e' determinato al netto dei tributi speciali introitati nel bilancio regionale. 3. L'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 2, comma 1, senza oneri per la Regione e gli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 1, comma 1, il personale in servizio nell'Agenzia del territorio, o altra struttura che dovesse subentrare ad essa, operante nel territorio della Valle d'Aosta, e' comandato, per l'esercizio delle funzioni conferite dal presente decreto, presso la Regione, alla quale sono, altresi', date in uso gratuito le relative risorse strumentali ed organizzative, comprese quelle informatiche. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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