Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 aprile 2007 |
Inclusione delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio 2007. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visti i regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 della Commissione, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figurano anche captan, folpet, formetanate e metiocarb da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e 703/2001 hanno designato l'Italia quale Stato membro relatore per le sostanze attive captan, folpet e formetanate ed il Regno Unito per la sostanza attiva metiocarb; Vista la direttiva della Commissione 2007/5/CE del 7 febbraio 2007, concernente l'iscrizione delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono stati esaminati con un processo inter pares dagli Stati Membri e dall'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali relazioni sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e adottate sotto forma di rapporti di riesame; Considerato che tali relazioni di valutazione, ove ritenuto necessario dagli Stati Membri, possono essere integrate dall'esame di ulteriori studi, al fine di avere una conferma della valutazione del rischio su alcuni punti specifici, ma che tale esame, come previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE, non interferisce con l'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della citata direttiva; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/5/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2007/5/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati; Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Visto il documento SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto pertanto di dover fissare in 12 mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato; Decreta:
Art. 1. 1. Le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono iscritte, fino al 30 settembre 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto. |
| Art. 2. 1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che: i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato; i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2007, in alternativa: a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto. In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi. 3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° aprile 2008. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007. 5. Oltre alla documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, i Notificanti su richiesta dei quali le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2009, gli studi di cui alla parte B dell'allegato al presente decreto. |
| Art. 3. 1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente captan, folpet, formetanate e metiocarb come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 settembre 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto. 2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto. 3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2007, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione. 4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2009. 5. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb non aventi i requisiti di cui al comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2011. |
| Art. 4. 1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
| Art. 5. 1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 1, e' consentita fino al 31 marzo 2009. 2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 30 settembre 2008. 3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2012. 4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2010. 5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive captan, folpet, formetanate e metiocarb sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 26 aprile 2007 Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 372 |
| Allegato
----> Vedere da pag. 12 a pag. 16 <---- |
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