Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 giugno 2007
Inclusione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/75/CE della Commissione dell'11 settembre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2006/75/CE dell'11 settembre 2006, concernente l'iscrizione della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che il Regno Unito, Stato membro relatore designato per lo studio della sostanza attiva dimossistrobina, ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione il relativo rapporto di valutazione;
Considerato che il suddetto rapporto di valutazione e' stato riesaminato con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'EFSA e che, successivamente, tale rapporto e' stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione del riesame il 4 aprile 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;
Considerato che in Italia non risultano tuttora autorizzati, prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina;
Considerato che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina, per poter essere autorizzati, devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/75/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva dimossistrobina nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2006/75/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la citata sostanza attiva nel rispettivo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;
Decreta:

Art. 1.
1. La sostanza attiva dimossistrobina e' iscritta, fino al 30 settembre 2016, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Coloro che intendono richiedere l'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dimossistrobina dovranno presentare al Ministero della salute, unitamente alla domanda di autorizzazione, i seguenti documenti:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, o l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
b) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Tali fascicoli, saranno oggetto di valutazione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 3.
1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 13 giugno 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 56
 
Allegato

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