Gazzetta n. 204 del 3 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 agosto 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Korriku Suzana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. l, comma 6 e successive integrazioni; Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig.ra Korriku Suzana, nata a Tirana (Albania) il 16 febbraio 1976, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat», di cui e' in possesso, conseguito in Albania, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Laurea in giurisprudenza», conseguito presso 1'Universita' degli studi di Perugia in data 16 dicembre 2004; Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico albanese come attestato in data 11 luglio 2005 rilasciata dal «Ministria e Arsimit dhe Shkences»; Considerato che la stessa e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 25 febbraio 2006; Preso atto che l'istante e' inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 27 febbraio 2007 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 22 giugno 2007 nella quale e' stato espresso parere favorevole; Considerato il conforme parere scritto del Consiglio nazionale forense in atti allegato; Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno; Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Perugia, come da quest'ultima confermato in data 8 febbario 2007; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Korriku Suzana, nata a Tirana (Albania) il 16 febbraio 1976, cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 17 agosto 2007 p. Il direttore generale: Iannini |
| Allegato A
a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione. |
|
|
|