Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 17 agosto 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Paglia Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Paglia Anna, nata a Sora (Italia) il 14 gennaio 1974, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law», di cui e' in possesso, conseguito negli U.S.A., ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso della laurea in giurisprudenza, conseguita presso la «Libera Universita' Internazionale degli studi Sociali-LUISS» di Roma in data 27 novembre 1998; Considerato che e' iscritta presso la «Supreme Court of the State of New York» dal 23 marzo 2006; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 giugno 2007 in cui si esprimeva parere favorevole; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Paglia Anna, nata a Sora il 14 gennaio 1974, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 17 agosto 2007 p. Il direttore generale: Iannini |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto, civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta della candidata tra le materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. |
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