Gazzetta n. 203 del 1 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 agosto 2007
Riconoscimento, al sig. Riporesi Tomaso, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Vista l'istanza del sig. Riporesi Tomaso, nato a Faenza il 21 novembre 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo in Italia;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in filosofia, conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum-Universita' di Bologna» in data 22 novembre 1991, del «Master of Science-Experimental Psichology», conseguito presso «the University of Sussex» il 30 gennaio 1997 e del «Master of Science in Occupational Psychology» presso l'«University of London Birkbeck College» come attestato in data 1° novembre 2003;
Considerato che e' iscritto presso la «British Psychologicol Society» come «graduate member» dal 16 gennaio 1997;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' del Regno Unito nel caso del sig. Riporesi Tomaso si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della direttiva 2001/19/CE;
Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 20 settembre 2005 e del 22 maggio 2007;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle sedute sopra citate;
Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo, sez. B, in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: psicologia sociale e di comunita', 2) psicologia del lavoro e dell'organizzazione oppure a scelta del richiedente dodici mesi di tirocinio.
Decreta:
Art. 1.
Al sig. Riporesi Tomaso, nato a Faenza il 21 novembre 1965, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sezione B settore «Organizzazione del lavoro», e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) psicologia sociale e di comunita'; 2) psicologia del lavoro e dell'organizzazione oppure a scelta del richiedente dodici mesi di tirocinio.
Roma, 17 agosto 2007
p. Il direttore generale: Iannini
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare e al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana;
b) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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