IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Reggio Emilia
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.S . adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 342/1994, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della M.O. le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavoro di facchinaggio, soppresse ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica all'art. 8; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella D.P.L., attribuendo i compiti gia' svolti dall'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione; Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993; Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale dei rapporti di lavoro divisione V n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il precedente decreto in materia n. 1/2005 emanato dalla D.P.L. di Reggio Emilia; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Sentito l'Osservatorio provinciale del facchinaggio; Considerato i seguenti indicatori economici: 1) gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2006; 2) il definitivo superamento del cosiddetto salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese; 3) gli incrementi retributivi derivanti dal C.C.N.L. di categoria: 4) la necessita' di un tendenziale allineamento alle tariffe applicate nelle province limitrofe. Decreta:
a) le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella Provincia di Reggio Emilia vengono rideterminate secondo quanto indicato dalle tabelle A (in considerazione del tonnellaggio, delle tariffe orarie in economia e per i traslochi civili ed industriali) e B (tariffe orarie sulla base del C.C.N.L. vigente delle cooperative del settore facchinaggio) allegate al presente decreto a decorrere dal 1° agosto 2007; b) l'incremento medio rispetto alle tariffe in vigore al 10 gennaio 2005 e' pari al 10%. Reggio Emilia, 30 luglio 2007 Il direttore provinciale: Bertoni |