Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 maggio 2007
Inclusione delle sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2007/6/CE della Commissione del 14 febbraio 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;
Vista la direttiva della Commissione 2007/6/CE del 14 febbraio 2007, concernente l'iscrizione delle sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Tenuto conto che il Regno Unito, la Germania, i Paesi Bassi e la Spagna, Stati membri relatori designati rispettivamente per lo studio della sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione i relativi rapporti di valutazione;
Considerato che i rapporti di valutazione delle sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorita' Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) e che tali relazioni sono state riesaminate dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e adottati sotto forma di rapporti di riesame, con conclusione degli stessi in data 14 luglio 2006;
Considerato che dall'esame delle sostanze attive non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del Comitato scientifico per le piante;
Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel relativo rapporto di riesame della Commissione;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2007/6/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive metrafenone, Bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2007/6/CE deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le citate sostanze attive nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le autorizzazioni provvisorie e trasformarle in autorizzazioni a pieno titolo secondo le prescrizioni riportate nella direttiva 91/414/CEE, in particolare nell'art. 13 e nell'allegato;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
Decreta:

Art. 1.
1. Le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam sono iscritte, fino al 31 gennaio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 luglio 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:
i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam, presentano al Ministero della salute, entro il 31 maggio 2007 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2007, anche in assenza dei provvedimenti di cui all'all'art. 2, comma 1.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 maggio 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° giugno 2007.
 
Art. 3.
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente, come uniche sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 gennaio 2007 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 ottobre 2007. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2008 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 gennaio 2007, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato un fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 ottobre 2007, si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007.
 
Art. 4.
Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, e' consentita fino al 31 luglio 2008.
2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 31 maggio 2008.
3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2009.
4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 ottobre 2008.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive metrafenone, bacillus subtilis, spinosad, tiametoxam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 29 maggio 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 17
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 42 a pag. 45 <----
 
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