Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 22 agosto 2007, n. 139 |
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'articolo 34 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1-ter; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47; Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003; Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004; Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007; Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003; Considerata la necessita' di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007; Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:
Art. 1. Adempimento dell'obbligo di istruzione
1. L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo. 2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. 3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007. 4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione: «Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico 2007/2008.». «623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui ai precedente comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.». «624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 e dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante: definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53: «Art. 13 (Scuola primaria). - 1.-2. (Omissis). 3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualita'. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.». «Art. 14 (Scuola secondaria di primo grado). - 1. (Omissis). 2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.». - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53: «5. Con uno o piu' regolamenti da adottare a norma dell'art. 117, sesto comma della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le commissioni parlamentari competenti, nei rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese: «1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, reca: «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», si vedano le note al preambolo. - Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.».
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| Art. 2. Acquisizione di saperi e competenze
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilita', con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalita' ivi previste. 2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonche' dell'utilizzazione della quota di flessibilita' oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47. 3. Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»: «2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attivita' nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilita' che ritengono opportune e tra laltro: a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attivita'; b) la definizione di unita' di insegnamento non coincidenti con l'unita' oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di cui all'art. 8, degli spazi orari residui; c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.». - Per il testo dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», si vedano le note al preambolo.
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| Art. 3. Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attivita' didattiche educative. 2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e' prevista la possibilita' di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632. 3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 632, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.».
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| Art. 4. Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione
1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e' rilasciata d'ufficio. 2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonche' per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione. 3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. |
| Art. 5. Linee guida
1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della assistenza dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione dei sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1, comma 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53: «2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.».
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| Art. 6. Disposizione finale
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 agosto 2007
Il Ministro: Fioroni Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171
Nota all'art. 6: - La legge costituziona1e 18 ottobre 2001, n. 3, reca: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.».
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| Allegato
DOCUMENTO TECNICO
Il contesto e il metodo. Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che: l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa; si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialita'; gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale. Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialita', consapevolezza ed espressione culturale. In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che: l'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta'; l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore. L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del se', di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realta' naturale e sociale. L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni. I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico--tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono «il tessuto» per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa. I saperi sono articolati in abilita/capacita' e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, e' comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialita' espressive individuali. (1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006. Il Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli contiene le seguenti definizioni: «Conoscenze»: indicano il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; «Abilita»: indicano le capacita' di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilita' sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l'abilita' manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); «Competenze»: indicano la comprovata capacita' di usare conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilita' e autonomia. Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si puo' conseguire - all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilita' alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilita' del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale. L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. L'accesso ai saperi fondamentali e' reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosita', l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilita' di conoscere le proprie attitudini e potenzialita' anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attivita' di laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza. L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo puo' svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali. A questo fine, l'innovazione e' accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualita' e nel loro rapporto con le comunita' locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si puo' affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione. La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive esperienze gia' avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del primo e secondo ciclo.
----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 26 <---- |
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