Gazzetta n. 202 del 31 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 22 agosto 2007, n. 139
Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 622, 623 e 624;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 13, comma 3 e articolo 14, comma 2;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 12, comma 5;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazione, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, articolo 13, comma 1-ter;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47;
Visto l'accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Visto l'accordo in sede di Conferenza Stato regioni province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 2004;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e dei Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 26 giugno 2007;
Ritenuto necessario ed urgente dare attuazione all'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006, a partire dall'anno scolastico 2007/2008 con la definizione, in via sperimentale, dei saperi e delle competenze previsti dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e che le relative indicazioni, in prima attuazione, si applicano negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
Considerato quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, le indicazioni relative a tali saperi e competenze riguardano anche i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003;
Considerata la necessita' di verificare e valutare la sperimentazione dei predetti saperi e competenze per una loro definitiva applicazione attraverso un organico coinvolgimento delle istituzioni scolastiche nella loro autonomia;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 23 luglio 2007;
Considerato che il testo del provvedimento tiene conto delle osservazioni formulate nel citato parere del Consiglio di Stato, ritenendo comunque opportuno richiamare, in modo coordinato, il quadro normativo derivante dalle innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, rispetto alla norme previgenti in materia di diritto/dovere all'istruzione ed alla formazione;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e il relativo nulla osta del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 20 agosto 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento relativo all'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:

Art. 1.
Adempimento dell'obbligo di istruzione

1. L'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in prima attuazione, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 anche con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del richiamato articolo.
2. L'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta', con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
3. L'obbligo di istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'anno scolastico 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'anno scolastico 2006/2007.
4. Ai fini di cui al comma 1, sono fatte salve le particolari disposizioni previste per la provincia di Bolzano dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 623.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

- Si riporta il testo dell'art. 34 della Costituzione:
«Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
e' obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse
di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
devono essere attribuite per concorso».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, che reca: disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e
624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e'
obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria
superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire,
una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del
primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze
previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di
un apposito regolamento adottato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi
di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti
curricula, possono essere concordati tra il Ministero della
pubblica istruzione e le singole regioni percorsi e
progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la
dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che
concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e
progetti devono essere inserite in un apposito elenco
predisposto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione. Il predetto decreto e' redatto sulla base di
criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento
dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno scolastico
2007/2008.».
«623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato
il suo particolare sistema della formazione professionale,
l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui ai precedente
comma puo' essere speso anche nelle scuole professionali
provinciali in abbinamento con adeguate forme di
apprendistato.».
«624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal
comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione
e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto,
confermati i finanziamenti destinati dalla normativa
vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette
risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono
destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano
tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei
criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro
della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3 e dell'art.
14, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.
59, recante: definizione delle norme generali relative alla
scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a
norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53:
«Art. 13 (Scuola primaria). - 1.-2. (Omissis).
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo
ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha
carattere di gradualita'. Fino all'emanazione del relativo
regolamento governativo, si adotta, in via transitoria,
l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo,
culturale e professionale individuato nell'allegato D.».
«Art. 14 (Scuola secondaria di primo grado). - 1.
(Omissis).
2. Fino all'emanazione del relativo regolamento
governativo, si adotta, in via transitoria, l'assetto
pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo
culturale e professionale individuato nell'allegato D.».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 5, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53:
«5. Con uno o piu' regolamenti da adottare a norma
dell'art. 117, sesto comma della Costituzione e dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
commissioni parlamentari competenti, nei rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede
alle modifiche delle indicazioni di cui agli allegati C,
C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F,
del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1-ter, del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante
misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la
nascita di nuove imprese:
«1-ter. Nel quadro del riordino e del potenziamento di
cui al comma 1-bis, con uno o piu' regolamenti adottati con
decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari da
rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i
regolamenti possono comunque essere adottati, sono
previsti: la riduzione del numero degli attuali indirizzi e
il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori
tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di
indirizzo; la scansione temporale dei percorsi e i relativi
risultati di apprendimento; la previsione di un monte ore
annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei
limiti del monte ore complessivo annuale gia' previsto per
i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e del monte ore complessivo annuale
da definire ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera f),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; la conseguente
riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine
di potenziare le attivita' laboratoriali, di stage e di
tirocini; l'orientamento agli studi universitari e al
sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, reca: «Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, commi 622, 623 e 624, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)», si vedano le note al
preambolo.
- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, reca:
«Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53.».



 
Art. 2.
Acquisizione di saperi e competenze

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, i saperi e le competenze, articolati in conoscenze e abilita', con l'indicazione degli assi culturali di riferimento, sono descritti nell'allegato documento tecnico, che fa parte integrante del presente regolamento e si applicano secondo le modalita' ivi previste.
2. I saperi e le competenze di cui al comma 1 assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Per il loro recepimento nei curricoli dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, magistrale, tecnico, professionale e artistico previsti dai vigenti ordinamenti, le istituzioni scolastiche possono avvalersi degli strumenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con particolare riferimento all'articolo 4, comma 2, nonche' dell'utilizzazione della quota di flessibilita' oraria del 20% ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.
3. Le modalita' di attuazione delle indicazioni relative ai saperi e alle competenze di cui al comma 1 nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, sono stabilite nell'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista, anche ai fini della ripartizione delle risorse statali destinate ai predetti percorsi.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59.»:
«2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento
e dello svolgimento delle singole discipline e attivita'
nel modo piu' adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono adottare tutte le forme di
flessibilita' che ritengono opportune e tra laltro:
a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di
ciascuna disciplina e attivita';
b) la definizione di unita' di insegnamento non
coincidenti con l'unita' oraria della lezione e
l'utilizzazione, nell'ambito del curricolo obbligatorio di
cui all'art. 8, degli spazi orari residui;
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio generale
dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo,
anche in relazione agli alunni in situazione di handicap
secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104;
d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi
anni di corso;
e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti
disciplinari.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 624, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», si vedano le note al preambolo.



 
Art. 3.
Interventi a sostegno dell'adempimento dell'obbligo di istruzione

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni diversamente abili, si fa riferimento al piano educativo individualizzato nella progettazione delle attivita' didattiche educative.
2. Per coloro che non hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo e che hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e' prevista la possibilita' di conseguire tale titolo anche nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632.
3. Per l'anno scolastico 2007/2008 e, comunque sino alla completa attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 632, gli interventi di cui al comma 2 possono essere realizzati presso i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 632, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«632. Ferme restando le competenze delle regioni e
degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi
fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire
piu' elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti
presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti
territoriali e ridenominati "Centri provinciali per
l'istruzione degli adulti". Ad essi e' attribuita autonomia
amministrativa, organizzativa e didattica, con il
riconoscimento di un proprio organico distinto da quello
degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del
numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna
regione e delle attuali disponibilita' complessive di
organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma,
si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
del medesimo decreto legislativo.».



 
Art. 4.
Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e' rilasciata d'ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonche' per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
 
Art. 5.
Linee guida

1. Con apposite linee guida, adottate dal Ministro della pubblica istruzione, sono indicate le misure per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, la formazione dei docenti, il sostegno, il monitoraggio, la valutazione e la certificazione dei percorsi in relazione all'attuazione sperimentale delle indicazioni di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Per la realizzazione delle misure di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione si avvale della assistenza dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dell'Istituto nazionale per la valutazione dei sistema educativo di istruzione e di formazione e, con riferimento ai percorsi di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 624, anche dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 28, comma 2.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma 624, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note al preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 28, comma 2, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003,
n. 53:
«2. I percorsi sperimentali di cui al comma 1 sono
oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di
valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 286, e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.».



 
Art. 6.
Disposizione finale

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 agosto 2007

Il Ministro: Fioroni Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171



Nota all'art. 6:
- La legge costituziona1e 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione.».



 
Allegato

DOCUMENTO TECNICO

Il contesto e il metodo.
Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, l'Unione europea ha invitato gli Stati membri a sviluppare, nell'ambito delle loro politiche educative, strategie per assicurare che:
l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;
si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialita';
gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.
Le competenze chiave indicate dalla raccomandazione sono le seguenti: comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica, competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialita', consapevolezza ed espressione culturale.
In questo contesto, l'articolo 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che:
l'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di eta';
l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.
L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del se', di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realta' naturale e sociale.
L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa, che rappresenta uno dei problemi ancora presente drammaticamente nel nostro Paese, soprattutto per i giovani di 14/18 anni.
I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione sono riferiti ai quattro assi culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico--tecnologico, storico-sociale), contenuti nell'allegato 1). Essi costituiscono «il tessuto» per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all'acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita lavorativa.
I saperi sono articolati in abilita/capacita' e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per l'adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF) (1). La competenza digitale, contenuta nell'asse dei linguaggi, e' comune a tutti gli assi, sia per favorire l'accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialita' espressive individuali.
(1) Si fa riferimento alla proposta di raccomandazione
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre
2006. Il Quadro euroneo delle Qualifiche e dei Titoli
contiene le seguenti definizioni:
«Conoscenze»: indicano il risultato
dell'assimilazione di informazioni attraverso
l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti,
principi, teorie e pratiche, relative a un settore di
studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come
teoriche e/o pratiche;
«Abilita»: indicano le capacita' di applicare
conoscenze e di usare know-how per portare a termine
compiti e risolvere problemi; le abilita' sono descritte
come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e
creativo) e pratiche (che implicano l'abilita' manuale e
l'uso di metodi, materiali, strumenti);
«Competenze»: indicano la comprovata capacita' di
usare conoscenze, abilita' e capacita' personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze
sono descritte in termine di responsabilita' e autonomia.
Le competenze chiave proposte nell'allegato 2) sono il risultato che si puo' conseguire - all'interno di un unico processo di insegnamento/apprendimento - attraverso la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali.
L'integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l'innovazione metodologica e didattica; offre la possibilita' alle istituzioni scolastiche, anche attraverso la quota di flessibilita' del 20%, di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale.
L'obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite, che assicurano l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identita' dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio.
L'accesso ai saperi fondamentali e' reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso l'apprendimento. La motivazione, la curiosita', l'attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona, facilitano la possibilita' di conoscere le proprie attitudini e potenzialita' anche in funzione orientativa. A riguardo, possono offrire contributi molto importanti - con riferimento a tutti gli assi culturali - metodologie didattiche capaci di valorizzare l'attivita' di laboratorio e l'apprendimento centrato sull'esperienza.
L'obbligo di istruzione si realizza, a partire dall'anno scolastico 2007/2008, in una prima fase di attuazione, che assume carattere di generale sperimentazione. In questo modo puo' svilupparsi un progressivo e condiviso processo di innovazione, che prevede il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche e delle autonomie territoriali.
A questo fine, l'innovazione e' accompagnata da linee guida e dalla predisposizione di un piano d'intervento, sostenuto dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.
Il metodo che si intende seguire ha lo scopo di promuovere la partecipazione delle istituzioni educative e formative autonome, nella loro progettualita' e nel loro rapporto con le comunita' locali, in un'ampia fase di attuazione nella quale l'innovazione si puo' affermare e consolidare attraverso la metodologia della ricerca/azione.
La promozione di un dibattito culturale ampio e articolato, la ricognizione e la diffusione di positive esperienze gia' avviate dalle istituzioni scolastiche in questo ambito, la sperimentazione di modelli di certificazione delle competenze corrispondenti a percorsi di apprendimento largamente condivisi, il costante monitoraggio delle innovazioni realizzate e la loro valutazione di sistema potranno consentire la piena messa a regime dell'obbligo di istruzione nel quadro della riforma del primo e secondo ciclo.

----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 26 <----
 
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