Gazzetta n. 201 del 30 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 31 luglio 2007 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle societa' Plastwood S.r.l., Legler Ottana S.p.a., Polti Sud S.r.l. e Isotta Fraschini S.p.a. (Decreto n. 41615). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, con i quali sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento di mobilita' e del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi; Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro, a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati; Decreta:
Art. 1. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 3 luglio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di cento dipendenti della societa' Plastwood S.r.l., unita' di Calangianus (Sassari). Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 964.820,00. Pagamento diretto: si. |
| Art. 2. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di trecentodieci dipendenti della societa' Legler Ottana S.p.a., unita' di Ottana (Nuoro). Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 3.508.933,40. Pagamento diretto: si. |
| Art. 3. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 16 maggio 2007, in favore di un numero massimo di centocinquantasette dipendenti della societa' Polti Sud S.r.l. (Cosenza), cosi' suddivisi: dal 1° marzo 2007 al 30 aprile 2007 per centocinquantasette unita'; dal 1° maggio 2007 al 31 maggio 2007 per centocinquantacinque unita'; dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007 per centocinquantuno unita'. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 2.467.572,52. Pagamento diretto: si. |
| Art. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dal 9 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 16 maggio 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di centododici ex dipendenti della societa' Isotta Fraschini S.p.a., con sede in S. Ferdinando (Reggio Calabria), di cui all'elenco allegato, cosi' suddivisi: dal 9 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 24 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 25 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 31 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 per dodici unita'; dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per dodici unita'; dal 2 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per sei unita'; dal 3 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per otto unita'; dal 6 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per diciotto unita'; dal 7 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per sette unita'; dall'8 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per due unita'; dal 9 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per tredici unita'; dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 14 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per quattro unita'; dal 15 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 17 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 20 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per tre unita'; dal 22 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per due unita'; dal 24 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007 per cinque unita'; dal 2 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unita'; dal 3 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unita'; dal 4 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 6 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 7 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dall'8 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unita'; dal 10 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per due unita'; dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dall'8 aprile 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'; dal 12 aprile 2007 al 31 dicembre 2007 per una unita'. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.772.565,84. |
| Art. 5. L'onere complessivo pari ad Euro 8.713.891,76, gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02). |
| Art. 6. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
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