Gazzetta n. 200 del 29 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
CIRCOLARE 2 agosto 2007, n. 5688
Recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati elettronicamente.

IL DIRETTORE GENERALE
per la regolamentazione del settore postale

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in attuazione della direttiva 2002/39/CE del 10 giugno 2002;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134;
Vista la decisione della Commissione europea 21 dicembre 2000 n. 2001/176/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data o ora certe con la quale lo Stato Italiano e' stato inibito dal conferire diritti esclusivi al fornitore del servizio universale nella fase di recapito a data od ora certa degli invii generati telematicamente;
Vista la circolare 24 gennaio 2001, n. DGRQS/208 concernente il recapito di invii postali a data od ora certa e la circolare del 18 maggio 2001, n. DGRQS 1225, che definiscono, tra l'altro, i seguenti requisiti del servizio: consegna dell'invio ad ora o data certa stabilita nel contratto con il cliente, pagamento del corrispettivo pattuito subordinato all'avvenuto recapito nel termine contrattuale e la tracciatura dell'invio nella fase di recapito;
Visto in particolare il paragrafo 3 della circolare n. 1225 del 2001 che, nell'individuare nell'autorizzazione generale il titolo abilitativo per la fornitura al pubblico di tali servizi, pone a carico degli operatori l'obbligo di adozione di un bollettario «da conservare per sei mesi idoneo a provare il momento del prelievo presso il mittente nonche' la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario»;
Visto in particolare l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 261/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 384/2003 che, conformando la normativa primaria alla citata decisione n. 2001/176/CE, ha sancito l'esclusione dall'ambito della riserva dei servizi di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche e il regime di autorizzazione generale quale titolo abilitativo per l'offerta al pubblico degli stessi servizi, come gia' previsto dalle suddette circolari;
Considerato che sempre piu' frequentemente gli operatori postali si avvalgono di tecnologie del settore delle comunicazioni elettroniche nella fornitura di nuovi servizi tesi a soddisfare specifiche esigenze della clientela e che, in particolare, tra tali servizi rientra quello relativo al recapito degli invii di corrispondenza a data o ora certa generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche oggetto delle suddette circolari;
Tenuto conto che l'adozione del bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001 rappresenta uno strumento per dare prova che il servizio presenti i requisiti richiesti in termini di tracciabilita' dell'invio di corrispondenza e di recapito dello stesso ad una data o ora prestabilita;
Tenuto conto che un numero sempre crescente di operatori sta progettando e avviando la fornitura al pubblico di tali servizi di recapito a data o ora certa degli invii generati elettronicamente con il supporto di tecnologie delle comunicazioni elettroniche, quali ad esempio GPS e GSM/GPRS, ai fini della tracciabilita' di ogni singolo invio postale e della dimostrazione dell'avvenuto recapito alle condizioni prestabilite contrattualmente con il cliente;
Considerato che l'utilizzo esclusivo del bollettario di cui alla menzionata circolare potrebbe costituire un significativo ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi orientati a esigenze specifiche della clientela;
Valutato che appare opportuno riconoscere l'idoneita' a provare i requisiti del servizio di invii di corrispondenza a data o ora certa generati mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, in alternativa alla suddetta modalita' del bollettario, anche ad altri strumenti tecnologicamente piu' evoluti;

Adotta
la seguente circolare:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.
2. I fornitori del servizio di recapito a data o ora certa degli invii di corrispondenza generati con l'utilizzo di tecnologie telematiche possono adottare, in alternativa al bollettario di cui al paragrafo 3 della circolare n. 1225/2001, strumenti di comunicazione elettronica atti a provare sia il momento del prelievo presso il mittente, sia la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio. La relativa documentazione cartacea ed elettronica attestante tali informazioni e' registrata e conservata per almeno sei mesi a cura del fornitore del servizio. Gli operatori rendono accessibili al mittente, e su richiesta al destinatario della corrispondenza, le informazioni sulla data e ora del recapito, anche tramite accesso al proprio sito Web.
3. I fornitori di servizi forniscono dettagliate informazioni in relazione agli strumenti di cui al paragrafo 2 nella dichiarazione inoltrata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per la regolamentazione del settore postale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, come modificato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 134.
4. Gli organi della struttura centrale e territoriale del Ministero e della Polizia postale preposti alla vigilanza verificano la conformita' del servizio svolto rispetto a quanto dichiarato in fase di conseguimento dell'autorizzazione generale con particolare riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 2.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale: Fiorentino
 
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