Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 giugno 2007 |
Rettifica al decreto n. 12860 del 23 maggio 2007, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Milbeknock». |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione Ufficio VII
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del 23 maggio 2007 con il quale e stato registrato al n. 12860 il prodotto fitosanitario denominato «Milbeknock», contenente la sostanza attiva milbemectina, a nome dell'impresa Comercial Quimica Masso' S.A., con sede legale in Viladomat, 321 5° - 08029 Barcellona (Spagna), rappresentante in Italia dell'impresa Sankyo Company Ltd (Giappone); Considerato che e' stato omesso dal testo del decreto il limite massimo di residuo per la sostanza attiva milbemectina sulle fragole; Visto il parere espresso in data 30 marzo 2007 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, nel quale viene indicato come limite massimo di residuo sulla fragola 0,05 mg/kg; Ritenuto di dover rettificare il decreto sopracitato nella parte relativa ai limiti massimi di residuo; Decreta:
E' autorizzata la rettifica, di seguito riportata, del decreto n. 12860 del 23 maggio 2007, con il quale e' stato registrato il prodotto fitosanitario MILBEKNOCK a nome dell'impresa Comercial Quimica Masso' S.A., con sede legale in Viladomat 321 5° - 08029 Barcellona (Spagna), rappresentante in Italia dell'impresa Sankyo Company Ltd (Giappone): per la sostanza attiva milbemectina sono approvati i seguenti limiti massimi di residuo che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
===================================================================== Prodotti destinati | Limite massimo di | all'alimentazione | residuo (mg/kg) | Note ===================================================================== | |Definizione del | |residuo: somma di MA4 e | |8,9Z - MA4 espresso Mele, fragole | 0,05 |come milbemectin
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2007 Il direttore generale: Borrello |
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