Gazzetta n. 199 del 28 agosto 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2007, n. 136
Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta - Vallee d'Aoste concernenti il conferimento di funzioni in materia di istituzioni di alta formazione artistica e musicale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 5 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica operanti nell'ambito del territorio della Valle d'Aosta, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, di detta legge, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di cui al comma 1, compresa la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta in istituzione di alta formazione musicale, sono delegate alla regione Valle d'Aosta che le esercita previa acquisizione, ove previsto, del parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), a tale fine integrato da un rappresentante della regione in seno alle istituzioni di volta in volta interessate, previsto dai rispettivi statuti. Gli statuti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale assicurano un'adeguata rappresentanza della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in seno agli organi delle istituzioni medesime.
3. La regione emana norme legislative in materia di finanziamento ed edilizia delle istituzioni di cui al comma 1. La regione esercita, altresi', le funzioni amministrative in materia di programmazione e sviluppo dell'offerta formativa e di raccordo delle medesime istituzioni con il sistema scolastico ed universitario nell'ambito del proprio territorio.
4. I contratti di lavoro stipulati con il personale docente tengono conto delle specificita' dell'ordinamento regionale della Valle d'Aosta. Al reclutamento del personale docente si provvede in armonia con le disposizioni statali vigenti in materia, previo accertamento della conoscenza della lingua francese da operare secondo modalita' stabilite dalla regione.
5. I contributi dello Stato alle istituzioni di cui al comma 1, ove dovuti secondo la normativa vigente, sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, previa intesa con la regione, tenendo conto dei parametri utilizzati per il finanziamento delle analoghe istituzioni operanti nel territorio della Repubblica.
6. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e la vocazione internazionale dell'offerta didattica e della produzione artistica, le istituzioni di cui al comma 1 possono conferire contratti a tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e musicale straniere qualifiche analoghe a quelle considerate dall'ordinamento italiano, nella misura massima del trenta per cento della dotazione organica del corpo docente.
7. Le istituzioni di cui al comma 1 possono promuovere e sviluppare la collaborazione scientifica con le universita', con i centri di ricerca e con le istituzioni d'alta formazione e specializzazione artistica e musicale anche di altri stati per esigenze di ricerca produzione artistica e insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le istituzioni e universita', sia presso una di esse, nonche' programmi di ricerca congiunti. Le medesime istituzioni riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso le istituzioni o universita' estere, nonche' i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.
8. Gli accordi di collaborazione, definiti ai sensi del comma 7, sono comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca entro trenta giorni dalla loro stipulazione e divengono esecutivi ove il Ministro non si opponga, per motivi di legittimita', entro i trenta giorni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 luglio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle
d'Aosta), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10
marzo 1948, e' il seguente:
"Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
(Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la
Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia
Giulia e per il Trentino-Alto Adige) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1993, n. 226.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per
le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli
istituti musicali pareggiati), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000, e' il seguente:
"7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati:
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'art. 1.".



 
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