Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007 |
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto, in particolare, l'art. 29 del menzionato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dall'art. 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici, operanti nelle Amministrazioni pubbliche, prevedendo che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto si provvede ad operare una razionalizzazione degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge o dal regolamento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Rilevato che presso il Ministero del commercio internazionale non operano organismi monocratici ricadenti nell'ambito di applicazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006; Vista la circolare del Ministro per l'attuazione del programma di Governo e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»; Considerato che tra gli organismi collegiali operanti presso il Ministero del commercio internazionale rientra nel campo di applicazione dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 l'Unita' coordinamento Balcani, istituita con decreto ministeriale n. 378 del 31 ottobre 2002 e composto da nove membri, di cui tre esperti nominati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 84 del 2001; Considerato che soltanto a favore dei tre esperti e' prevista la corresponsione di un emolumento e che in data 16 settembre 2005 e' stato sottoscritto con ciascuno esperto un nuovo contratto di lavoro autonomo di durata biennale per un importo annuale pari ad euro 26.734,00 ed in scadenza il 16 settembre 2007; Rilevato che, con nota protocollo n. 20060118645 del 12 settembre 2006, il predetto compenso, per effetto delle disposizioni contenute nei commi 9 e 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' stato prima decurtato del 10 per cento e fissato in euro 24.061,00, e successivamente rideterminato in euro 10.693,66 e che, pertanto, la spesa dell'organismo Unita' coordinamento Balcani risulta complessivamente ridotta in misura maggiore rispetto a quella prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; Decreta:
Art. 1. Individuazione e riordino di organismi
1. Presso il Ministero del commercio internazionale opera l'Unita' coordinamento Balcani, istituita con decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, n. 378, di seguito denominata «Unita». 2. L'Unita' dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Unita' presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del commercio internazionale, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio internazionale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti dell'Unita' durano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo, possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'Unita' e sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra dorme e uomini. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva dell'Unita', compresi i compensi dei componenti e le spese di funzionamento, e' ridotta in misura non inferiore al 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. 5. L'Unita' riconosce, fino alla naturale scadenza dei relativi contratti, come indicato nelle premesse, a ciascuno dei tre membri esperti dell'organismo un compenso fissato nella misura annua di euro 10.693,66, come rideterminato ai sensi dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006. 6. A decorrere dal 16 settembre 2007 l'Unita' di cui al comma 1 e' composta esclusivamente dai rappresentanti del Ministero del commercio internazionale i quali non percepiscono, a nessun titolo, alcun compenso. |
| Art. 2. Durata dell'organismo e relazione di fine mandato
1. L'Unita' dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, l'Unita' presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro del commercio internazionale, che la trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio internazionale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dell'Unita' restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso. |
| Art. 3. Pari opportunita' tra uomini e donne
I componenti dell'organismo di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 11 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi
Il Ministro del commercio internazionale Bonino
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 129 |
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