Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visti gli articoli 52-54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica di attuazione del suddetto art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Viste le linee guida per l'attuazione dell'art. 29 del decreto-legge n. 223/2006, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 248/2006, emanate con nota del 25 settembre 2006, n. 126/GAB/2006, e con nota del 21 novembre 2006, n. 7711, dal Gabinetto del Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
Visto l'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;

E m a n a

il seguente decreto:
Art. 1. Commissioni consultive in materia di beni librari ed istituti
culturali

1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in via amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero, la cui attivita' comporta oneri a carico del bilancio del Ministero medesimo per la corresponsione del trattamento economico di missione, ove dovuto, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a) Commissione per l'esame delle richieste di ammissione al contributo di cui all'art. 1 della 17 ottobre 1996, n. 534, costituita con decreto del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali 12 aprile 2005;
b) Commissione per i «Premi per l'attivita' di promozione del libro e della lettura», istituita con decreto del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali 27 aprile 2004 per l'attuazione della circolare MiBAC 13 novembre 2003, n. 145.
 
Art. 2.
Commissioni consultive in materia di beni archivistici

1. Sono confermati i seguenti organismi consultivi, istituiti in via amministrativa ed operanti presso la Direzione generale per i beni archivistici del Ministero, la cui attivita' comporta oneri a carico del bilancio del Ministero medesimo per la corresponsione del trattamento economico di missione, ove dovuto, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dall'art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
a) il Comitato scientifico della «Rassegna degli archivi di Stato», istituito dal decreto ministeriale 12 gennaio 1985 e ridefinito nella sua composizione, da ultimo, con il decreto ministeriale 23 marzo 2006;
b) la Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour, istituita con il regio decreto 30 gennaio 1913 e rinnovata, da ultimo, con decreto ministeriale 10 novembre 2005;
c) la Commissione tecnica paritetica nazionale per la definizione degli standards e per il censimento e l'inventariazione del patrimonio archivistico, istituita con l'accordo sancito in Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali in data 27 marzo 2003.
 
Art. 3.
Disposizioni di riordino

1. La spesa complessiva per il funzionamento degli organismi di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta, per l'anno 2007, del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione e' operata in misura proporzionale rispetto al periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa indicati al comma 1, con decreto del competente direttore generale sono stabiliti, per ciascun organismo, il limite massimo di spesa per il trattamento economico di missione erogabile nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. Nel medesimo ambito ciascuna direzione generale puo' utilizzare il limite di spesa relativo ad uno degli organismi operanti presso di essa per le esigenze di un altro, fermo restando il limite complessivo di spesa di cui al comma 1.
 
Art. 4.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui agli articoli 1 e 2 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, ciascun organismo presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i beni e le attivita' culturali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, circa la perdurante utilita' dell'organismo medesimo e della conseguente eventuale proroga della sua durata, per un periodo di tempo analogo a quello per essi indicato al comma 1, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo medesimo e, nel caso di proroga della durata, possono essere confermati.
 
Art. 5.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Rutelli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 65
 
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