Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministro per i diritti e le pari opportunita', ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» ed in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' del 30 settembre 2004;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita' del 1° febbraio 2006;
Visto il Quadro strategico nazionale 2007-2013;
Viste le delibere CIPE 20/2004, 35/2005, 77/2005, 3/2006, 5/2006 e 14/2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 29;
Considerato che il Dipartimento e' tenuto alla realizzazione di attivita' di assistenza tecnica e supporto al monitoraggio e alla valutazione degli interventi in materia di pari opportunita' nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi strutturali e nel sistema delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro;
Considerato che le nuove funzioni attribuite al Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' richiedono di provvedere alla programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, con particolare riguardo al settore dell'imprenditoria femminile;
Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione e alla riorganizzazione interna del Nucleo di valutazione, anche nel rispetto del principio di pari opportunita';
Considerato che in ragione della carenza di personale interno che possegga i requisiti previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 144/1999, e dall'art. 3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, e' necessario che le professionalita' interne siano integrate da professionalita' esterne all'Amministrazione;
Su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Decreta:

Art. 1.
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. E' confermato e continua ad operare il nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di seguito denominato «Nucleo», istituito ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999.
 
Art. 2.
Compiti del Nucleo

1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge 17 marzo 1999, n. 144, al Nucleo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) supporto nell'analisi di impatto di genere di tutti i documenti programmatori ed operativi relativi alla programmazione comunitaria dei fondi strutturali e del sistema degli Accordi di programma quadro, fornendo assistenza e consulenza specialistica affinche' la parita' tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere vengano promosse in tutte le fasi del ciclo programmatorio;
b) supporto alla programmazione, attuazione, implementazione e valutazione dei fondi strutturali e delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate.
 
Art. 3.
Composizione e segreteria

1. Il Nucleo e' composto da sette componenti, di cui:
a) il Capo Dipartimento, o un suo delegato, con funzioni di coordinatore del Nucleo;
b) un componente interno, individuato tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento;
c) cinque componenti esterni, individuati ai sensi del successivo art. 4.
2. La segreteria tecnico-amministrativa del Nucleo e' curata dal Dipartimento. Al personale addetto non spettano compensi aggiuntivi per le relative attivita'.
 
Art. 4.
Cause di incompatibilita' e segreto di ufficio

1. Tutti i componenti del Nucleo osservano il segreto d'ufficio e si astengono dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini, abbiano interesse.
2. Nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilita' degli impiegati civili dello Stato, per gli esperti esterni, di cui al comma 1, e' vietata, per tutto il periodo di permanenza nel Nucleo, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre i medesimi in situazioni di conflitto di interessi. All'atto dell'accettazione dell'incarico i componenti esterni dovranno rilasciare apposita dichiarazione attestante l'inesistenza di cause di incompatibilita' con l'incarico assunto ovvero condizioni di conflitto di interesse in ordine all'attivita' del Nucleo di valutazione. Qualora durante l'esecuzione dell'incarico sopravvengano ragioni di incompatibilita' al proseguimento dello stesso, l'incarico si intendera' automaticamente revocato.
 
Art. 5.
Nomina dei componenti

1. I componenti interni del Nucleo, compreso il coordinatore, nominati con decreto del Capo Dipartimento sono scelti sulla base di criteri di valutazione comparativa preventivamente stabiliti, tenendo conto delle esperienze professionali maturate nelle materie di competenza del Nucleo.
2. Le indennita' dei componenti di cui al comma 1 sono determinate con provvedimento del Capo Dipartimento nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 6.
3. I componenti esterni del Nucleo, nominati con decreto del Capo Dipartimento, sono scelti tra esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di documentata esperienza professionale, almeno triennale nelle materie di competenza del Nucleo, nonche' tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, anche in posizione di comando, aspettativa e fuori ruolo.
4. Al decreto di conferimento dell'incarico di cui al comma 3 accede un contratto individuale di collaborazione professionale a tempo determinato. Tale contratto reca l'oggetto della prestazione, la durata e l'importo del compenso da corrispondere al lordo delle trattenute assicurative e previdenziali, anche ai fini dell'assunzione dell'impegno contabile.
5. Per la partecipazione alle riunioni del Nucleo, i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita'; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori del comune sede della riunione del Nucleo vengono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio, debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dal Nucleo.
 
Art. 6.
Norme finanziarie

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Nucleo di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e i compensi per componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
 
Art. 7.
Durata e proroga del Nucleo

1. Il Nucleo dura in carica un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Nucleo presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per i diritti e le pari opportunita', che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga, comunque non superiore ad un anno, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i diritti e le pari opportunita'. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Nucleo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo e possono essere confermati nel caso di proroga della durata dell'organismo.
 
Art. 8.
Pari opportunita' tra donne e uomini

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 9.
Abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Ministro per le pari opportunita' del 1° febbraio 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro per i diritti e le pari opportunita'
Pollastrini

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 66
 
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