Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la circolare in data 21 novembre 2006, a firma del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, avente ad oggetto le linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Vista la nota in data 9 marzo 2007 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto i provvedimenti di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuto di procedere ad una ricognizione degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006, non previsti da fonti normative primarie o secondarie, previa verifica da parte dei competenti uffici della perdurante utilita' ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero;
Ritenuto di procedere ad una revisione dell'assetto organizzativo degli organismi in relazione ai criteri indicati dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, verificando nel contempo l'esigenza di mantenimento di organismi non comportanti oneri per lo Stato;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1.
Soppressioni

1. Sono soppressi:
a) il Comitato e-business di cui ai decreti ministeriali 10 maggio 2002 e 14 settembre 2005;
b) la Commissione per la semplificazione delle procedure concernenti il registro delle imprese ed il R.E.A., di cui al decreto ministeriale 20 marzo 2003;
c) la Cabina di monitoraggio e valutazione del mercato petrolifero, di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2000.
 
Art. 2.
Fine attivita' di organismo

1. Il temine di conclusione dei lavori della Commissione di controllo e verifica su progetti per la ceramica, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2005, e' fissato al 30 giugno 2007.
 
Art. 3.
Conferma e riordino di comitato tecnico

1. E' confermato e continua ad operare il Comitato tecnico di indirizzo e monitoraggio sugli interventi previsti dall'art. 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui al decreto ministeriale 5 luglio 2005, per le finalita' previste dal predetto decreto ministeriale e nei limiti della relativa composizione numerica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto.
3. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 4.
Conferma di commissione di esperti

1. E' confermata e continua ad operare la Commissione di esperti per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1988, per le finalita' della predetta delibera e nei limiti della relativa composizione numerica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalita' di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto.
 
Art. 5.
Riduzione delle spese

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
2. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 3, entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e trattamenti accessori le riduzioni di cui al comma 1.
 
Art. 6.
Durata in carica e proroga

1. Gli organismi di cui agli articoli 3 e 4 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
 
Art. 7.
Pari opportunita' tra uomini e donne

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 89
 
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