Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007 |
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», e successive modificazioni; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, il quale stabilisce che per realizzare le finalita' di contenimento delle spese per gli organi e gli organismi, anche collegiali, operanti nelle Amministrazioni statali, si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, al riordino degli organismi medesimi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi ai componenti di commissioni, comitati, consiglio o collegi; Visto l'art. 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 ottobre 2001, istitutivo della commissione tecnico-consultiva incaricata di esprimere parere tecnico economico in materia di impianti e forniture di beni e servizi inerenti la sicurezza degli edifici giudiziari; Visto l'ordine di servizio del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 902, del 21 gennaio 2002 istitutivo della commissione sulla tematica «Mediazione penale e giustizia riparativa»; Ravvisata l'esigenza di operare la razionalizzazione, in termini di spesa, del predetto organismo; Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentiti il Ministro dell'attuazione del programma di Governo ed il Ministro delle riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione; Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento ha ad oggetto il riordino dei seguenti organismi operanti presso il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: a) Commissione tecnico-consultiva incaricata di esprimere parere tecnico economico in materia di impianti e forniture di beni e servizi inerenti la sicurezza degli edifici giudiziari, istituita con decreto interministeriale 30 ottobre 2001; b) Commissione sulla tematica «Mediazione penale e giustizia riparativa», istituita con l'ordine di servizio del Capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 902, del 21 gennaio 2002. |
| Art. 2.
Durata ed eventuale proroga degli organismi
1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della giustizia, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata che, comunque, non potra' essere superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati, per non piu' di una volta, nel caso di proroga dell'organismo medesimo. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. |
| Art. 3.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne ed uomini. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 11 maggio 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi
Il Ministro della giustizia Mastella
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 60 |
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