Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in particolare, l'art. 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio - Gabinetto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e Gabinetto per l'attuazione del programma di Governo n. 7711/GAB-U e n. 240/2006/GAB/AP4 in data 21 novembre 2006 recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Preso atto che, come confermato dalle predette «Linee di indirizzo», esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 29 sopra citato talune tipologie di organismi collegiali, tra cui, in particolare, quelli temporanei, di natura straordinaria e non permanente;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi n. DAGL/2.1/3-2006/1916 in data 9 marzo 2007 avente ad oggetto «Provvedimenti di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1.
Riordino di organismi

1. Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata di cui all'art. 3, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero dei trasporti:
a) Commissione consultiva sui trasporti in regime di temperatura controllata - ATP - art. 10, decreto ministeriale 28 febbraio 1984, n. 1182;
b) Gruppo di lavoro attrezzature, con finalita' consultiva, di studio e di consulenza nei confronti dell'Amministrazione, al fine di integrare o rettificare l'assetto ordinamentale in rapporto ai progressi della tecnica o ad esigenze di miglioramento del ciclo produttivo dell'attivita' di revisione, di cui all'art. 80 del codice della strada, istituito con decreto dirigenziale prot. n. 3111/400 del 18 dicembre 2002, successivamente integrato con decreto dirigenziale prot. 1775/404 del 28 luglio 2003;
c) Comitato regolamentazione attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovia e altre linee di trasporto, istituito con decreto ministeriale n. 47/T del 3 marzo 1987 e successive modificazioni;
d) Comitato pari opportunita' di cui all'art. 7 del CCNL personale comparto Ministeri 1998/2001;
e) Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing di cui all'art. 6 del CCNL personale comparto Ministeri 2002/2005.
 
Art. 2.
Riduzione di spesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque determinati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
 
Art. 3.
Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dei trasporti, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo medesimo.
 
Art. 4.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 5.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 11 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dei trasporti
Bianchi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 61
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone