Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che, nello stabilire, al comma 1, la riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati in esse operanti, prevede, al comma 2, che le amministrazioni statali procedano con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, al riordino degli organismi disciplinati da fonti diverse dalla legge o dal regolamento;
Vista la Circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, recante «Linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e in particolare il paragrafo 2.2 nella parte in cui prevede che l'amministrazione orientata ad avvalersi ancora degli organismi esistenti alla data del 4 luglio 2006 ha l'onere di procedere ad un provvedimento ricognitivo, al fine di evitarne la soppressione ai sensi del comma 4 del citato art. 29;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1950, che ha istituito la Commissione nazionale per l'UNESCO in attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947 n. 1558, di adesione dell'Italia alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 970 di esecuzione della suddetta Commissione;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1946, che ha istituito la Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei Documenti Diplomatici italiani;
Ritenuto che gli organismi di cui ai citati decreti continuano ad essere indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali del Ministero degli affari esteri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1.
Ricognizione degli organismi esistenti

1. In attuazione dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati i seguenti organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri:
a) Commissione nazionale italiana per l'UNESCO;
b) Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei Documenti Diplomatici italiani;
2. Fatti comunque salvi i nuovi limiti di spesa di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, gli organismi di cui al comma 1 gia' operanti alla data del 4 luglio 2006, continuano a svolgere le rispettive attribuzioni nelle medesime composizioni e modalita' di funzionamento determinate dalle vigenti norme di riferimento.
 
Art. 2.
Riduzione di spesa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
 
Art. 3.
Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro degli affari esteri, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
3. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
 
Art. 4.
Pari opportunita' tra uomini e donne

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro degli affari esteri
D'Alema

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 59
 
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