Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'art. 35 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la circolare, recante le linee di indirizzo per la redazione degli schemi dei provvedimenti attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, emanata il 21 novembre 2006 dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro per l'attuazione del programma di Governo;
Decreta:

Art. 1. Organi collegiali ed altri organismi istituiti con decreti
ministeriali

1. Con il presente decreto sono individuati ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, istituiti con decreti ministeriali, operanti nell'ambito di attivita' del Ministero dell'universita' e della ricerca:
a) Commissione fondo investimenti per la ricerca di base (FIRB), istituita ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2004, n. 378;
b) Commissione di garanzia per il finanziamento dei progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), nominata con decreto 24 marzo 2006, n. 582, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) Gruppo di lavoro per il monitoraggio degli istituti bancari convenzionati, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 aprile 2006, n. 35/Ric.;
d) Gruppo di esperti per lo svolgimento delle attivita' indicate dall'art. 14, del decreto 8 agosto 2000, n. 593, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nominato con decreto 6 dicembre 2005, n. 3247/Ric, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) Gruppo di lavoro istruttorio finalizzato all'individuazione delle modalita' e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, architettura, scienze della formazione primaria nonche' ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 gennaio 2005;
f) Commissione per il monitoraggio e la verifica del progetto pilota orientamento, di cui al decreto del Capo Dipartimento del 17 dicembre 1999;
g) Gruppo di lavoro con compiti di elaborazione di ipotesi di intervento in materia di formazione nell'area del mezzogiorno, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 31 dicembre 2001;
h) Gruppo di lavoro per elaborare uno schema di provvedimento legislativo per l'adeguamento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, di cui al decreto del Ministro, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'11 settembre 2003;
i) Commissione ministeriale per la valutazione delle richieste di finanziamento degli Istituti scientifici speciali di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623, e successive modifiche;
j) Comitato tecnico scientifico con compiti di consulenza, monitoraggio e verifica dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, di cui al decreto del Capo del Dipartimento n. 10 del 14 maggio 2004;
k) Commissione per la preselezione dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento ed il recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593;
l) Commissione per la valutazione delle richieste di agevolazione per specifici progetti autonomamente presentati per attivita' di ricerca di costituende societa', di cui all'art. 11, comma 8, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593.
 
Art. 2.
Riduzione delle spese di funzionamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente decreto, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, per ciascun organismo di cui al presente decreto e nel rispetto della riduzione di spesa di cui al comma 1, l'entita' dei compensi e dei gettoni di presenza, nonche' delle spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in correlazione con il numero di riunioni necessario per consentire l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
 
Art. 3.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 4.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organi di cui all'art. 1 hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organi di cui all'art. 1 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'universita' e della ricerca che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli organi medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, i componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Mussi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 47
 
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