Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 2007
Riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare, l'art. 29, il quale prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;
Visto l'art. 46 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha prorogato di sessanta giorni il predetto termine per il riordino;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», che ha ulteriormente prorogato al 15 maggio 2007 il predetto termine per il riordino;
Viste le linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, adottate dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e diramate in data 21 novembre 2006;
Ritenuto di dover provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al riordino degli organismi operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale non previsti dalla legge o da regolamento, ai sensi delle predette linee di indirizzo;
Sulla proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentiti il Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
Decreta:

Art. 1. Riordino degli organi collegiali e degli altri organismi, comunque
denominati, operanti presso il Ministero della solidarieta' sociale

1. Sono confermati e continuano ad operare presso il Ministero della solidarieta' sociale i seguenti organi collegiali ed organismi, comunque denominati, non previsti dalla legge o da regolamento:
a) Comitato scientifico dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;
b) Gruppo di lavoro per la predisposizione di un rapporto di monitoraggio sulle politiche sociali.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del predetto decreto-legge.
 
Art. 2.
Pari opportunita' tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 3.
Durata degli organismi e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, hanno la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della solidarieta' sociale, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'art. 1, comma 1, possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata degli organismi medesimi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 4 maggio 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro della solidarieta' sociale
Ferrero

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7 foglio n. 232
 
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