Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 agosto 2007
Riconoscimento dell'idoneita' di altre lauree ai fini dello svolgimento dell'attivita' di informatore scientifico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto, in particolare, l'art. 122, comma 2 del richiamato decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il quale stabilisce che gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o medicina veterinaria o che, in alternativa, gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 aprile 1994 o della corrispondente laurea di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270;
Rilevato che il succitato comma stabilisce altresi' che il Ministro della salute puo', sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con decreto, riconoscere come idonee altre lauree, specificando gli insegnamenti essenziali ai fini della formazione;
Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509»;
Decreta:

Art. 1.
1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 122 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono riconosciute come idonee, ai fini dello stesso articolo, le seguenti lauree:
a) laurea in scienze naturali, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341;
b) tutti i corsi di laurea specialistica, di cui ai decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi:
1) classe 9/S - Classe delle lauree specialistiche in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;
2) classe 68/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della natura;
c) tutti i corsi di laurea, di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenenti alle classi sottospecificate, a condizione che siano stati superati gli esami di farmacologia, patologia, tossicologia, chimica farmaceutica e tossicologica, tecnologia e legislazione farmaceutica.
1) classe 1 - Classe delle lauree in biotecnologie
2) classe 24 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Il Ministro: Turco
 
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