Gazzetta n. 198 del 27 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 agosto 2007
Attuazione della decisione comunitaria dell'11 maggio 2006 sulla commercializzazione di accendini.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
d'intesa con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Visto il Codice del consumo ed in particolare la parte IV Titolo I recante attuazione della direttiva 2001/95/CE recepita con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n 172;
Vista la decisione 2006/502/CE dell'11 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 luglio 2006 serie L 198/41, «che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini di fantasia»;
Visto l'art. 13 della direttiva 2001/95/CE, a norma del quale, in presenza di un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori causato da determinati prodotti, la Commissione europea puo' adottare una decisione che richieda agli Stati membri di emanare provvedimenti temporanei volti in particolare a limitare o sottoporre a particolari condizioni l'immissione sul mercato di tali prodotti, vietarne la commercializzazione e introdurre le misure di accompagnamento necessarie per assicurare il rispetto del divieto o prescriverne il ritiro o richiamo dal mercato;
Visto il parere favorevole assunto all'unanimita' per prorogare di un anno la validita' della decisione 2006/502/CE ed espresso ai sensi dell'art 15 della direttiva 2001/95/EC in data 13 febbraio 2007 dal Comitato di cui al medesimo art. 15;
Considerata la natura intrinsecamente pericolosa degli accendini e considerato che il prevedibile uso ludico da parte dei bambini puo' determinare un grave rischio per la loro salute;
Considerato che i dati disponibili nell'Unione europea sugli incendi e lesioni personali del tipo ustioni riconducibili all'uso improprio di accendini da parte dei bambini confermano che il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti sia in termini quantitativi che di entita' del rischio;
Considerato che la maggioranza degli incidenti registrati nell'Unione europea e' relativa ai cosiddetti accendini di fantasia, cosi' come individuati nel considerando 15 della decisione della Commissione e agli accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza;
Considerato che sul mercato nazionale e' presente una quantita' ingente di accendini di cui al punto precedente e che, soprattutto con riferimento agli accendini di fantasia, e' significativo il flusso dichiarato annualmente all'importazione;
Ritenuta opportuna l'adozione di misure nazionali volte a salvaguardare gli interessi nazionali legati alla sicurezza e alla salute dei consumatori;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1.
Divieto di immissione sul mercato

1. E' fatto divieto a produttori ed importatori di immettere sul mercato nazionale accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini a partire dall'11 marzo 2007.
 
Art. 2.
Divieto di commercializzazione

1. E' fatto divieto di commercializzare accendini di fantasia e accendini usa e getta privi di meccanismo di sicurezza per i bambini a far data dall'11 marzo 2008.
 
Art. 3.
Prescrizioni tecniche

1. Per le caratteristiche tecniche degli accendini, per l'individuazione delle condizioni all'immissione nel mercato degli stessi nonche' per i rapporti di test relativi alla sicurezza, si applicano le disposizioni recate dalla decisione della Commissione europea 2006/502/CE dell'11 maggio 2006.
 
Art. 4.
Periodo transitorio

1. E' possibile lo smaltimento delle scorte accumulate da parte di produttori ed importatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 5.
Controlli

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai controlli sulla produzione a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; provvede altresi' ai controlli sulla commercializzazione a partire dall'11 marzo 2008.
2. L'Agenzia delle dogane assicura dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'osservanza del divieto di importazione di cui all'art. 1 presso gli Uffici doganali territoriali.
 
Art. 6.
Neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 7.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 8.
D u r a t a

1. Il presente decreto resta in vigore per tutto il tempo di efficacia della decisione 2006/502/CE dell'11 maggio 2006 e delle successive proroghe.
Roma, 10 agosto 2007

Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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