Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 3 agosto 2007
Autorizzazione di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Nuova Aurora S.p.A.), con sede in San Donato Milanese, all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita. Approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.), con sede in San Donato Milanese, relativo allo svolgimento dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad esso connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Nuova Aurora S.p.A.). Decadenza di Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.) dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni. (Provvedimento n. 2543).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizio modificative e integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli organi amministrativi e direttivi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita rilasciate a Aurora S.p.A., con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista l'istanza del 2 febbraio 2007, integrata il 16 maggio 2007, con la quale Nuova Nuova Aurora S.p.A., con sede in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea 3, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Vista l'istanza congiunta del 2 febbraio 2007, integrata il 16 maggio 2007, con la quale le predette societa' hanno chiesto l'approvazione del conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Aurora S.p.A. relativo allo svolgimento dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora S.p.A.;
Vista la delibera del 15 marzo 2007 con la quale il Consiglio di amministrazione di Aurora S.p.A. ha approvato il conferimento, a favore della societa' interamente partecipata Nuova Aurora S.p.A., del complesso aziendale relativo allo svolgimento dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora S.p.A. con effetto giuridico dal 1° settembre 2007;
Vista la delibera del 19 aprile 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Nuova Aurora S.p.A. ha approvato l'aumento del capitale sociale mediante conferimento del predetto complesso aziendale da parte del socio unico Aurora S.p.A. e le nuove norme statutarie, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° settembre 2007, della denominazione sociale in Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.);
Vista la delibera del 24 aprile 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A. ha approvato, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (in breve Unipol S.p.A. oppure UGF S.p.A.) nonche' la modifica dell'oggetto sociale in attivita' di holding di partecipazioni e di servizi, subordinatamente al perfezionamento del conferimento del complesso aziendale di Unipol Assicurazioni S.p.A. con effetto giuridico dal 1° settembre 2007.
Vista la delibera del 30 maggio 2007 con la quale l'assemblea straordinaria degli azionisti di Aurora S.p.A. ha approvato la fusione per incorporazione di Aurora S.p.A. (senza le attivita' assicurative) in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.;
Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 27 luglio 2007;
Preso atto dell'iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, in data 26 aprile 2007, della delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Nuova Aurora S.p.A. tenutasi il 19 aprile 2007;
Considerato che il programma di attivita' e la relazione tecnica presentata da Nuova Aurora S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e che le norme statutarie della societa' sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;
Accertato che Nuova Aurora S.p.A. dispone del margine di solvibilita' necessario, tenuto conto del conferimento;
Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie finalizzate all'operazione di conferimento;
Considerato che l'operazione di conferimento e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
Considerato che, per effetto dell'operazione di conferimento e della fusione per incorporazione di Aurora S.p.A. (senza le attivita' assicurative) in Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., la societa' Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. continuera' a detenere le partecipazioni di controllo nelle imprese di assicurazione gia' controllate da Unipol Assicurazioni S.p.A.;
Tenuto conto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 240, comma l lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza di Aurora S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni;
Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 2 agosto 2007, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze
Dispone
Art. 1.
1. Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Nuova Aurora S.p.A.), con sede in San Donato Milanese, Milano, via dell'Unione Europea 3, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ne e' approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995.
 
Art. 2.
1. E' approvato il conferimento, mediante scorporo, del complesso aziendale di Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve Aurora S.p.A.), relativo allo svolgimento dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni e di tutte le operazioni ad essa connesse e/o strumentali, a favore di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Nuova Aurora S.p.A.) con effetto giuridico dal 1° settembre 2007, con le relative modalita' di attuazione.
2. Sono approvate le nuove norme statutarie di Nuova Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Nuova Aurora S.p.A.), connesse al conferimento, ivi compresa la modifica, con effetto dal 1° settembre 2007, della denominazione sociale in Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Aurora S.p.A.).
 
Art. 3.
1. Aurora Assicurazioni S.p.A. (in breve, Aurora S.p.A.) decade, con effetto dal 1° settembre 2007, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
Roma, 3 agosto 2007
Il Presidente: Giannini
 
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