Gazzetta n. 196 del 24 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 giugno 2007
Integrazioni al decreto del 19 luglio 2006, con il quale sono state determinate le modalita' di erogazione dei contributi a favore degli eredi dei marittimi deceduti previsti dall'articolo 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa»;
Visto in particolare l'art. 5, comma 1-bis, della suddetta legge n. 81/2006 che autorizza la costituzione di un fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei deceduti in mare;
Considerata la necessita' di individuare i destinatari dei benefici previsti dal fondo di assistenza sopra citato;
Ritenuto opportuno, ai fini del presente provvedimento, individuare gli eredi dei benefici di cui sopra nel coniuge, i figli legittimi naturali ed adottivi e in mancanza di questi i genitori i fratelli e le sorelle del marittimo deceduto;
Considerato altresi' che l'art. 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede la possibilita' di erogare un contributo agli eredi di ciascun deceduto in mare fino alla misura massima di Euro 50.000,00;
Ravvisata pertanto l'esigenza di definire i criteri per modulare le quote dei contributi da assegnare agli eredi destinatari dei benefici del fondo di assistenza sopra citato;
Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2006 con il quale sono state determinate le modalita' per l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo art. 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81;
Ritenuto necessario integrare con gli elementi di cui sopra il suddetto decreto ministeriale al fine di attivare gli interventi previsti dal fondo di assistenza di cui all'art. 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 1 del decreto ministeriale 19 luglio 2006 e' modificato come segue:
i soggetti legittimati a presentare l'istanza per accedere ai contributi previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della legge 11 marzo 2006, n. 81, sono gli eredi del marittimo deceduto individuati nell'allegato 1 al presente decreto.
2. L'istanza di cui al comma 1, indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, deve essere presentata, ovvero trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data del decesso o della dichiarazione di morte presunta, alla Capitaneria di porto di iscrizione del marittimo nel registro dei pescatori anche per il tramite dei Comandi periferici territorialmente dipendenti.
3. Si considerano presentate nei termini le istanze pervenute all'amministrazione ai sensi del decreto 19 luglio 2006, salvo eventuale integrazione della documentazione ai sensi del successivo art. 2.
4. Le istanze relative ai decessi avvenuti negli anni 2005 e 2006 devono essere presentate entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 2.
L'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 2006 e' modificato come segue:
1. l'istanza di ammissione al contributo di cui all'art. 1, redatta in carta semplice, deve essere presentata esclusivamente compilando l'allegato 2 al presente decreto e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di morte del marittimo o autocertificazione;
b) stato di famiglia o autocertificazione;
c) autorizzazione del giudice tutelare in caso di figli minori;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ai sensi dell'art. 47, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli eredi destinatari dei benefici previsti dal fondo di assistenza individuati nell'allegato 1 al presente decreto, dichiarano congiuntamente le proprie generalita' e il tipo di parentela con il marittimo deceduto;
2. la Capitaneria di porto competente trasmette l'istanza di cui all'art. 1 alla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla ricezione integrandola con la seguente documentazione:
a) attestazione relativa all'iscrizione del marittimo deceduto nel registro dei pescatori;
b) dichiarazione che il decesso e' avvenuto per cause di servizio.
 
Art. 3.
L'art. 3 del decreto ministeriale 19 luglio 2006 e' modificato come segue:
1. l'IPSEMA procede all'erogazione del contributo a favore dei soggetti individuati dalla direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, ai sensi del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili;
2. l'IPSEMA procede all'erogazione del contributo in base alle quote indicate nell'allegato 1 al presente decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2007
Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3, foglio n. 287
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 28 a pag. 31 della G.U. <----
 
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