Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 23 aprile 2007 |
Assegnazione alle regioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale istituisce, al fine di garantire il rispetto e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, da ripartirsi tra le regioni interessate da elevati disavanzi; Considerato che l'accesso al Fondo transitorio presuppone che sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Considerato che l'accesso e' altresi' subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Ritenuto che la quota di accesso al Fondo transitorio di 1.000 mln di euro per l'anno 2007, 850 mln di euro per l'anno 2008, 700 mln di euro per l'anno 2009 di cui l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possa essere parametrata in relazione ai disavanzi sanitari consuntivati per l'anno 2005; Ritenuto che, sulla base della normativa descritta, le regioni che possono accedere al fondo sono: Liguria; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Sicilia. Ritenuto di adottare quale criterio di riparto la percentuale dei disavanzi registrati nelle regioni interessate nell'esercizio finanziario 2005, in quanto ultimo anno consuntivato; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che in tal senso si e' espressa nella seduta del 29 marzo 2007; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuiti nel triennio, secondo l'allegata tabella A. 2. L'accesso alle risorse di cui al comma 1 e' consentito alle regioni secondo tempi, modalita' e condizioni specificamente definite per ciascuna di esse nell'accordo stipulato a norma dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del relativo piano di rientro. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2007
Il Ministro della salute Turco Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 270 |
| ----> vedere tabella a pag. 35 della G.U. <---- |
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