Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 17 luglio 2007 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle societa' Co.Pro.B Sca, Eridania Sadam, Italia Zuccheri Spa, Sfir. (Decreto n. 41582). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visti gli accordi intervenuti, in sede governativa in data 13 marzo 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con il quale, nell'ambito delle problematiche del settore saccarifero, sono state individuate le fattispecie relative alle societa' Co.Pro.B. Sca, Eridania Sadam S.p.a., Italia Zuccheri Spa, Sfir Spa, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende di cui sopra individuate dal predetto accordo; Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. l, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di centosettantacinque lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per 44 unita' lavorative), dipendenti della societa' Co.Pro.B S.c.a., unita' produttive di Minerbio (Bologna) e Ostellato (Ferrara). Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 685.400,32. Pagamento diretto: no. |
| Art. 2. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di settecentotrentasei lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per duecentosessantasette unita' lavorative) dipendenti della societa' Eridania Sadam, unita' produttive di Celano (L'Aquila), Castiglion Fiorentino (Arezzo), Villasor (Cagliari), Fermo (Ascoli Piceno), Russi (Ravenna), Jesi (Ancona), San Quirico (Parma), Bologna. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.159.133,76. Pagamento diretto: no. |
| Art. 3. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di quattrocentotrenta lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per centottantatre unita' lavorative), dipendenti della societa' Italia Zuccheri S.p.a., unita' produttive di Bondeno (Ferrara), Casei Gerola (Pavia), Porto Viro (Rovigo), Finale Emilia (Modena), Pontelongo (Padova) e Minerbio (Bologna). Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 2.850.642,24. Pagamento diretto: no. |
| Art. 4. Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata, per il periodo dal 13 marzo 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto in data 13 marzo 2007 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di trecentocinquantuno lavoratori (corrispondenti ad un ricorso medio mensile per duecentotrentasei unita' lavorative) dipendenti della societa' Sfir, unita' produttive di Foggia Incoronata (Foggia), Forlimpopoli (Forli-Cesena), San Pietro in Casale (Bologna), Pontelagoscuro (Ferrara) e Cesena. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.676,238,08. Pagamento diretto: no. |
| Art. 5. L'onere complessivo pari ad euro 11.371.414,40 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02). |
| Art. 6. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 luglio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
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