Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
DECRETO 12 giugno 2007 |
Riconoscimento, alla prof.ssa Nadzeya Kanavalenka, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233; Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonche' la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato; Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo; Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni; Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; alla conoscenza della lingua italiana; Decreta: 1. Il titolo di formazione cosi' composto: specializzazione «Pianoforte» con attribuzione della qualifica di «Insegnante di musica/concertatore», conseguito il 18 giugno 1997 presso il liceo artistico bielorusso di Minsk; specializzazione in «Esecuzione di musica strumentale (pianoforte)» con attribuzione della qualifica di «Concertista del complesso cameristico/concertatore / insegnante del pianoforte», conseguito il 29 maggio 2002 presso l'accademia statale bielorussa di musica, posseduto da Nadzeya Kanavalenka, nata a Minsk (Bielorussia), il 21 marzo 1979, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»; 32/A «Educazione musicale nella scuola media»; 77/A «Strumento musicale nella scuola media» - pianoforte. 2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 12 giugno 2007 Il direttore generale: Dutto |
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