Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2007
Autorizzazione all'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa», ad effettuare i controlli sulla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», registrata con regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 novembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto l'art. 9 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare di produzione;
Visti gli articoli 10 e 11 del sopra citato regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 novembre 2000, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2005 con il quale l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 2007, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia»;
Vista la nota protocollo n. 10055 del 6 luglio 2007, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto che le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni per le quali, essendo stata notificata all'organismo comunitario competente, domanda di modifica al disciplinare di produzione, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;
Considerato che l'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» ha predisposto un piano dei controlli adeguato e che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela oliva da mensa D.O.P. «La Bella della Daunia» - cultivar Bella di Cerignola al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» trasmessa all'organismo comunitario competente con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo 10055;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 31 luglio 2007;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
Visti la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.», con sede in Roma, piazza Marconi n. 25, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» registrata con regolamento n. 1904/2000 del 7 novembre 2000 secondo la disciplina produttiva, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 24 luglio 2007 e notificata al competente organismo comunitario con nota del 6 luglio 2007, numero di protocollo 10055.
 
Art. 2.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» quale organismo di controllo autorizzato con decreto 8 giugno 2005 ad espletare le funzioni di controllo sulla denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia».
La certificazione di conformita' rilasciata dall'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.», ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «La Bella della Daunia» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 3.
L'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito alla domanda di modifica in argomento. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.
L'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare Spa» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «La Bella della Daunia» anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.
L'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «La Bella della Daunia» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.
 
Art. 7.
L'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare S.p.a.» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 
Art. 8.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui e' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2007
p. Il direttore generale: Varese
 
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