Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2007
Responsabilita' solidale dei terzi incaricati alla raccolta del prelievo erariale unico (PREU).

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;
Visto l'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
Visto l'art. 39-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la responsabilita' solidale dei terzi incaricati con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto nonche' per i relativi interessi e sanzioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonche' del gioco lecito;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 maggio 2006, n. 311/CGV, disciplinante i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, n. 452/CGV, concernente le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.;
Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e delle funzioni connesse;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 39-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalita' di accertamento e di contestazione della responsabilita' solidale dei terzi incaricati delle attivita' di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;
c) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
d) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, n. 452/CGV, concernente le modalita' di assolvimento del PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
e) importo residuo, l'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
f) somme giocate, le somme che costituiscono la base imponibile per periodo contabile secondo le previsioni del decreto 12 aprile 2007;
g) periodo contabile, i periodi individuati dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2007;
h) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
i) terzo/i incaricato/i o terzo/i, l'operatore che, titolare di un contratto con il concessionario relativamente ad apparecchi da divertimento ed intrattenimento, svolge le attivita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 1) del decreto del Direttore generale di AAMS n. 311/CGV del 17 maggio.
 
Art. 2.
Individuazione della responsabilita' solidale dei terzi incaricati
1. I terzi incaricati sono solidalmente responsabili per il versamento del PREU dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto sulla base dei contratti stipulati con i concessionari, nonche' dei relativi interessi e sanzioni.
2. La responsabilita' solidale e' riferita all'importo del PREU che i terzi incaricati non hanno trasferito, o hanno trasferito tardivamente, ai concessionari rispetto ai termini di versamento del PREU stabiliti dal decreto 12 aprile 2007, nonche' all'importo dei relativi interessi e sanzioni.
3. La responsabilita' solidale derivante dal mancato o tardivo trasferimento del PREU al concessionario si applica agli omessi o tardivi versamenti del concessionario stesso relativi all'anno solare in cui si e' verificato il predetto mancato trasferimento.
 
Art. 3.
Accertamento della responsabilita' solidale
1. Entro la fine del mese successivo a ciascun periodo contabile, i concessionari comunicano ad AAMS, con riferimento a ogni terzo incaricato, le somme versate a titolo di PREU per lo stesso periodo contabile, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'accertamento della responsabilita' solidale.
2. I predetti dati e le relative modalita' telematiche di comunicazione saranno individuati con successivo provvedimento del direttore per i giochi, da emanarsi entro il 21 settembre 2007.
3. Entro trenta giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 2, del decreto 12 aprile 2007, i concessionari comunicano ad AAMS, con riferimento a ciascun terzo incaricato, le somme versate a titolo di saldo del PREU dovuto per l'anno solare, nonche' gli altri dati di cui al comma 1.
4. Per l'anno 2007 i dati di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati entro il 30 aprile 2008.
 
Art. 4.
Modalita' di contestazione della responsabilita' solidale
1. AAMS comunica ai terzi incaricati, a mezzo del servizio postale, gli importi dovuti a titolo di PREU nonche' di interessi e sanzioni, per i quali sono responsabili solidalmente con il concessionario.
2. Il terzo incaricato, che rilevi eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente ai fini della determinazione degli importi per i quali e' responsabile solidalmente, puo' fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti ad AAMS entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Le somme che risultano dovute a titolo di responsabilita' solidale per il PREU nonche' per gli interessi e le sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il PREU. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.
4. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 3 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuto il PREU.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2007
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari,
registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 374
 
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