Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 agosto 2007
Autorizzazione al Consorzio «DNV - Modulo Uno Scarl», in Agrate Brianza, come organismo notificato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero dello sviluppo economico
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;
Vista la direttiva n. 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (versione codificata);
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva n. 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro tal uni limiti di tensione;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 3 ottobre 2006 prot. MISE n. 57594 del 9 ottobre 2006, con la quale il consorzio DNV - Modulo Uno Scarl con sede legale in via Colleoni n. 9 - 20041 Agrate Brianza (Milano) e sede operativa ion via Courgne' n. 21 - 10156 Torino, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;
Decreta:
Art. 1.
1. Il consorzio DNV - Modulo Uno Scarl e' designato ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformita' alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791;
2. Il suddetto organismo e' designato altresi', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva n. 2006/95/CE;
 
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione di cui al precedente articolo, sono a carico del consorzio DNV - Modulo Uno Scarl e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.
2. Il consorzio DNV - Modulo Uno Scarl e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale Sviluppo Produttivo e Competitivita' - Ispettorato Tecnico - ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale Sviluppo Produttivo e Competitivita' - Ispettorato Tecnico.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitività
Bianchi Il direttore generale per la tutela
delle condizioni di lavoro
Battistoni
 
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