Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 6 agosto 2007
Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
1.1 In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' approvata, con le relative istruzioni, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
1.2 La citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' resa, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti che intendono avvalersi di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per dichiarare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito e, successivamente, rimborsato o depositato in un conto bloccato di contabilita' speciale, gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili da decisioni della Commissione europea ed individuati nel nominato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.
2. Reperibilita' della dichiarazione sostitutiva e autorizzazione alla stampa.
2.1. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 e' resa disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere utilizzata prelevandola dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2.2. La medesima dichiarazione puo' essere altresi' prelevata da altri siti Internet a condizione che la stessa abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stata prelevata nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3. E' autorizzata la stampa della dichiarazione di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale fine la stessa e' resa disponibile nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.
3. Modalita' e termini per la presentazione telematica della dichiarazione.
3.1. La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 e' presentata esclusivamente per via telematica direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate. gov.it, denominato «DichiarazioneSostitutiva AiutidiStato» ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale,.
3.2 La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 deve essere presentata anche con riferimento agli aiuti di Stato automatici, fruiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e deve essere trasmessa entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto provvedimento.
3.3 E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' redatta secondo schemi conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.
Motivazioni.
L'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), recependo le indicazioni della Commissione europea, prevede che i soggetti che intendono beneficiare di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali misure agevolative a condizione che presentino, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' in cui gli stessi attestino di non aver mai ricevuto ovvero di aver ricevuto e successivamente rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti riconosciuti illegali o incompatibili con il mercato comune dalla Comunita' europea.
Il medesimo comma 1223 della legge finanziaria per il 2007 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire le modalita' con cui rendere la prevista dichiarazione sostitutiva.
Il predetto decreto, emanato il 23 maggio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 160 del 12 luglio 2007, oltre a specificare le norme istitutive degli aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea ed il contenuto sostanziale della dichiarazione sostitutiva, ha, inoltre, previsto all'art. 6, che detta dichiarazione se resa per fruire di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, deve essere effettuata all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima disposizione, approva, con le relative istruzioni, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea.
La dichiarazione sostitutiva approvata e' trasmessa esclusivamente con modalita' telematica utilizzando il prodotto informatico reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento.
In conformita' al disposto dell'art. 3, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), la presentazione di detta dichiarazione sostitutiva, secondo le predette modalita' telematiche, e' prevista a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle ipotesi in cui la presente dichiarazione sostitutiva si riferisca ad aiuti di Stato automatici, fruiti tra il 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, e la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la trasmissione dei dati in essa contenuti e' effettuata entro i novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto.
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007: disciplina con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Roma, 6 agosto 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
Allegato A

----> vedere allegato da pag. 22 a pag. 30 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone