Gazzetta n. 194 del 22 agosto 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 13 giugno 2007, n. 131
Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata la necessita' di apportare modifiche e integrazioni alle norme contenute nel predetto regolamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso in data 1° giugno 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessita' di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si da' luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilita', utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico» e' il seguente:
«Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
un regolamento per la disciplina del conferimento delle
supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie di cui all'art. 401
del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 dei testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno
presentato le relative domande. Per gli istituti di
istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui
graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
accademie e dei conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.», e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali Regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado.», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115 S.O.
- Il testo dell'art. 1, commi 72 e 78, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 che reca: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica.», e' il seguente:
«Art. 1 (Misure in materia di sanita', pubblico
impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
e assistenza).
(Omissis).
72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico
complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico
funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al
numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al
sostegno necessario per l'integrazione degli alunni
portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul
territorio e alle relative situazioni socio-ambientali,
nonche' alla diffusione dell'insegnamento della lingua
straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno
espresse dall'utenza. E' garantita la continuita' del
sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalita'
sararnno definite previa contrattazione decentrata, ove
prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi
generali di cui all'art. 128 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel
limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le
esigenze inerenti l'organizzazione dell'attivita'
didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua
straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la
sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori
a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico.
E' abrogato il comma 5 dell'art. 131 del Testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
«78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere
alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi
strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico
e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di
flessibilita' dell'organizzazione dell'orario didattico,
alla sostituzione del personale assente con docenti gia' in
servizio nella medesima istituzione scolastica. Le
eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio
in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili
nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di
funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali
esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.».
- Il testo degli articoli 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 che reca:
«Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59.», e' il seguente:
«Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni
scolastiche). 1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle
istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni gia' di
competenza dell'amministrazione centrale e periferica
relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli
alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio
e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate, in base all'art. 15 o ad altre
specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e
periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle
competenze escluse di cui all'art. 15 e a quelle di cui
all'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione.
Restano ferme le attribuzioni gia' rientranti nella
competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal
presente regolamento.
2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono
a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica
degli alunni e disciplinano, nel rispetto della
legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le
certificazioni, la documentazione, la valutazione, il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero
ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la
valutazione dei crediti e debiti formativi, la
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la
realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell'art. 4 del regolamento recante lo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
approvato con decreto dei Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano
il regolamento di disciplina degli alunni.
3. Per quanto attiene all'amministrazione, alla
gestione del bilancio e dei beni e alle modalita' di
definizione e di stipula dei contratti di prestazione
d'opera di cui all'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le istituzioni scolastiche provvedono in
conformita' a quanto stabilito dal regolamento di
contabilita' di cui all'art. 21, commi 1 e 14, della legge
15 marzo 1997, n. 59, che puo' contenere deroghe alle norme
vigenti in materia di contabilita' dello Stato, nel
rispetto dei principi di universalita', unicita' e
veridicita' della gestione e dell'equilibrio finanziario.
Tale regolamento stabilisce le modalita' di esercizio della
capacita' negoziale e ogni adempimento contabile relativo
allo svolgimento dell'attivita' negoziale medesima, nonche'
modalita' e procedure per il controllo dei bilanci della
gestione e dei costi.
4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi
amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto
istituzionale delle scuole e della complessita' dei compiti
ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace
servizio. Assicurano comunque modalita' organizzative
particolari per le scuole articolate in piu' sedi. Le
istituzioni scolastiche concorrono, altresi', anche con
iniziative autonome, alla specifica formazione e
aggiornamento culturale e professionale del relativo
personale per corrispondere alle esigenze derivanti dal
presente regolamento.
5. Alle istituzioni scolastiche sono attribuite
competenze in materia di articolazione territoriale della
scuola. Tali competenze sono esercitate a norma dell'art.
4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
6. Sono abolite tutte le autorizzazioni e le
approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 15. Ove allo scadere del termine di cui ai
comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di
contabilita' di cui al comma 3, nelle more della sua
adozione alle istituzioni scolastiche seguitano ad
applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni
scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in
materia di disciplina del personale e degli studenti,
divengono definitivi il qindicesimo giorno dalla data della
loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale
termine, chiunque abbia interesse puo' proporre reclamo
all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi
sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il
quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono
altresi' definitivi a seguito della decisione sul reclamo.
7-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la
rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi
davanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali e le
giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le
istituzioni scolastiche cui e' stata attribuita l'autonomia
e la personalita' giuridica a norma dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.».
«Art. 15 (Competenze escluse). - 1. Sono escluse
dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti
funzioni in materia di personale, il cui esercizio e'
legato ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di
competenza della singola istituzione, ovvero richiede
garanzie particolari in relazione alla tutela della
liberta' di insegnamento:
a) formazione delle graduatorie permanenti riferite
ad ambiti territoriali piu' vasti di quelli della singola
istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato;
c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e
utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale
di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i
quali sia previsto un contingente nazionale; comandi,
utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto
salvo quanto previsto nell'art. 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di
provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario».
- Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 recante «Disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
e di Universita», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile 2004, n. 88.
- Il decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201
recante «Regolamento recante norme sulle modalita' di
conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio
2000, n. 168.
- Il testo dell'art. 1, comma 605, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 che recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», e' il seguente:
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e
investimenti, anche di carattere strutturale, che
consentano il razionale utilizzo della spesa e diano
maggiore efficacia ed efficienza ai sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della
pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la
revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei
criteri e dei parametri per la formazione delle classi al
fine di valorizzare la responsabilita' dell'amministrazione
e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da
attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i
diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio
nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede,
altresi', alla revisione dei criteri e parametri di
riferimento ai fini della riduzione della dotazione
organica del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla
prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle
ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio
previsto dall'art. 40, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, con l'individuazione di organici
corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite
una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni
scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire
appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per
l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, circa la concreta fattibilita' dello
stesso, per complessive 150.000 unita', al fine di dare
adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese
ad abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo
piano di assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto
per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA), per complessive 20.000 unita'. Le nomine disposte in
attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono
conferite nei rispetto dei regime autorizzatorio in materia
di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione
del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione
realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita'
di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente,
nonche' di verificare, ai fine della gestione della fase
transitoria, l'opportunita' di procedere a eventuali
adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi
successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge le graduatorie permanenti di' cui
all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie
da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti gia'
in possesso di abilitazione, e con riserva del
conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che
frequentano, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi dei
predetto decreto-legge n. 97 dei 2004, i corsi presso le
scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di' secondo livello ad
indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della
musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea
in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva
si intende sciolta con il conseguimento del titolo di
abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi
nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai
futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla
predisposizione del piano per l'assunzione a tempo
indeterminato per il personale docente previsto dalla
presente lettera, e' abrogata con effetto dal 1° settembre
2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h),
della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E' fatta
salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati
anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro
la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle
graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006'2007,
privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla
data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del
3 maggio 1996, e' riconosciuto il diritto all'iscrizione
nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall'art. 1,
comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima
classe di' concorso. Sui posti vacanti e disponibili
relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e
2009/2010, una volta completate le nomine di cui al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali della procedura
riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale
riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto
dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati
idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina
dei candidati che abbiano partecipato alle prove
concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e
con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che
abbiano superato i colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si
siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per
la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito
periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter
concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati
bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione
previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine,
fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine
di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella
graduatoria dei concorso riservato indetto con il decreto
dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresi', inseriti,
ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell'ambito della medesima procedura il corso di
formazione, superando il successivo esame finale, ma che
risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico
di presidenza;
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici
provinciali, di attivita' di monitoraggio a sostegno delle
competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle
supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli
scostamenti piu' significativi delle assenze ai valori medi
nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto
previsto dall'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione
per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli
anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al
conseguimento delle competenze necessarie per
l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un
rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi
in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia
degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale
anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle
lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilita', di piu'
elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento
con il territorio».
- Per il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999,
n. 124 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 22, comma 4, della legge
28 dicembre 2001, n 448 che reca: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)», e' il seguente:
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - (Omissis);
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai
contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo
fino ad un massimo di 24 ore settimanali».
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 31 luglio
2001, n 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333
che reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni
urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2001-2002», e' il seguente:
«Art. 4 (Accelerazione di procedure). - 1. Le
assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque
quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun
anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente competenti dopo tale data
comportano il differimento delle assunzioni in servizio al
i» settembre dell'anno successivo, fermi restando gli
effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di
conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
data i dirigenti territorialmente competenti procedono
altresi' alle nomine dei supplenti annuali, e fino al
termine dell'attivita' didattica attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali.
2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti
scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e
fino al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative
alle supplenze brevi e saltuarie, di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformita' ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
3. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 il
termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
Il termine di cui all'art. 3, comma 3, e' fissato ai
31 luglio 2001. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, e'
fissato al 31 luglio 2001».



 
Art. 2.
Graduatorie ad esaurimento
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento puo' rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia gia' di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza e' conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento e' finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, comma 605 lettera c), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 si vedano le note alle
premesse.
- Il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123
recante: «Regolamento recante norme sulle modalita' di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge
3 maggio 1999, n. 124», e' pubblicato nelle Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 200, n. 113.



 
Art. 3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
del quadro definito ed esaustivo delle disponibilita' e delle relative sedi cui si riferiscono;
del calendario delle convocazioni. Nel corso delle attivita' di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni gia' effettuate.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorita' rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilita' successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno piu' titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilita' sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, e' ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino ai termine delle attivita' didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
 
Art. 4. Completamento di orario e cumulabilita' di diversi rapporti di lavoro
nello stesso anno scolastico
1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento puo' attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilita', salvaguardando in ogni caso l'unicita' dell'insegnamento nella classe e nelle attivita' di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento e' conseguibile con piu' rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneita' esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra puo' realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilita'. Il completamento d'orario puo' realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilita' di piu' rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purche' non svolte in contemporaneita'.
 
Art. 5.
Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneita' a concorso cui e' riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione e' nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.
5. Le graduatorie della I fascia hanno validita' temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validita' biennale.
6. L'aspirante a supplenza puo', per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilita' ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalita' di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si dara' luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilita'. Le modalita' di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facolta' di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilita' di rapporti di lavoro in due diverse province.
9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto e' ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresi', definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
 
Art. 6.
Elenchi di sostegno
1. Per le disponibilita' di posti per le attivita' didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si da' luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti. Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.
2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalita' annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli elenchi medesimi.
3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
 
Art. 7. Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di
istituto
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta. Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
3. Fatta salva la possibilita' per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
4. Per ragioni di continuita' didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o piu' altri, senza soluzione di continuita' o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente gia' in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente gia' in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
6. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su piu' scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si da' luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilita' all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si da' luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non e' superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorita' e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
10. Nell'anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all'inizio dell'a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8. Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilita' di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si e' inclusi nelle relative graduatorie;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilita' di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalita' stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorita' per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver gia' fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non da' luogo ad alcuna sanzione;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
2. Il personale che non sia gia' in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facolta', nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facolta' di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
 
Art. 9.
Disposizioni finali e di rinvio
1. I termini e le modalita' organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di eta'.
3. Nei casi in cui e' previsto l'accesso all'insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, e' richiesto altresi' il requisito dell'accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n. 39 del 21 maggio 2005, e' attestata dall'universita' per stranieri di Perugia.
4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneita' all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 giugno 2007
Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 107
 
Allegato A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA, VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.

A) Titoli di studio d'accesso.
1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, e' attribuito il seguente punteggio: punti 12
piu' punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
piu' ulteriori punti 4 se il titolo di studio e' stato conseguito con la lode.
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.
Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.
Nei casi in cui il titolo di accesso principale e' costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purche' congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.
Per le classi di concorso per le quali e' previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non e' oggetto di alcuna valutazione ne' ai sensi del presente punto A) ne' dei successivi punti della tabella di valutazione. B) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneita' non specifici (fino ad un massimo di 12 punti).
1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo.
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria, di cui al decreto ministeriale n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo.
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 e' alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A):
per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica: punti 3. C) Altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 22 punti).
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12. Si valuta un solo titolo.
2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6. Si valuta un solo titolo.
3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 3.
4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 1.
E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.
5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3. D) Titoli di servizio.
1) Servizio specifico:
a) per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in: scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato per meta';
b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
2) Servizio non specifico:
a) per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie e' valutato per meta';
b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
3) Altre attivita' di insegnamento.
Per ogni altra attivita' d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;
b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;
c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
e) le Accademie;
f) i Conservatori;
g) i corsi presso amministrazioni statali;
h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati:
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico); E) Titoli artistici, (limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti).
a) Attivita' concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi):
per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
b) attivita' professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6;
c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3;
d) idoneita' in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneita' e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3;
e) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1;
f) corsi di perfezionamento in qualita' di allievi effettivi relativi:
allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
g) Altre attivita' musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1.

Note al punto D).
TITOLI DI SERVIZIO
1) Il servizio valutabile e' quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali e' esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternita', servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresi', valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri nonche' in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, e' valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane e' definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.
3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, e' valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.
4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali e' valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana e' valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorita' consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attivita' ad essa alternative e' valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.
7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato e' valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attivita' nella scuola dell'infanzia.
8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici e' valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui e' conferita la predetta nomina.
9) Il servizio prestato in qualita' di lettore nelle Universita' dei paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualita' di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attivita' di insegnamento di cui al punto 3.
10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e' interamente valutabile, purche' prestato in costanza di nomina.
11) Il servizio svolto in attivita' di sostegno nella scuola secondaria e' valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui e' derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; e' valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.
12) Il servizio svolto in attivita' di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, e' valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.
13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilita' di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attivita' di insegnamento, di cui al punto 3.
14) Il servizio prestato in qualita' di istitutore e' valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 e' valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.
15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di piu' rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti e' effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.
18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non puo', comunque, eccedere i 12 punti.
19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalita' continuative delle corrispondenti attivita' di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attivita' di insegnamento di cui al precedente punto 3.
20) La valutazione dei titoli professionali e' effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.

Nota al punto E).
TITOLI ARTISTICI
I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
Ogni attivita' deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone