Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 luglio 2007 |
Riconoscimento della societa' Bureau Veritas Italia S.p.a., in Milano, a valutare la conformita' e l'idoneita' all'impiego dei componenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2004. |
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IL DIRETTORE GENERALE dei sistemi di trasporto ad impianti fissi Vista la direttiva 2009/9/CE del Consiglio europeo del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2003, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio; Visti gli allegati V e VII del citato decreto legislativo 210/2003, concernente rispettivamente le procedure di valutazione dei componenti di sicurezza e di esame CE dei sottosistemi degli impianti funiviari; Visto l'allegato II del decreto legislativo 210/2003 avente ad oggetto l'individuazione dei sottosistemi costituenti gli impianti funiviari; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»; Vista l'istanza presentata dalla societa' Bureau Veritas Italia S.p.A. in Milano, Viale Monza, 261, del 20 luglio 2006, acquisita agli atti della Direzione generale dei sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi in data 28 luglio 2006 con la quale la predetta societa' ha richiesto il riconoscimento a svolgere le procedure di valutazione di conformita' dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V nonche' a svolgere la procedura di esame CE dei sottosistemi di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 210/2003; Considerato che nella predetta istanza la societa' Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede in Milano ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210; Vista la nota prot. R.U. 47668 del 31 ottobre 2006 con cui l'amministrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 ha richiesto integrazioni alla documentazione presentata; Vista la documentazione integrativa trasmessa con nota del 26 febbraio 2007 agli atti della Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi; Ravvisato che, come dichiarato nell'istanza presentata, la societa' Bureau Veritas Italia S.p.A. intende avvalersi della collaborazione di consulenti esterni del settore funiviario e che il livello di competenza specifica garantito da tali specialisti e' da ritenersi condizione necessaria ai fini del riconoscimento medesimo; Tenuto conto che la documentazione prodotta dalla societa' Bereau Veritas Italia S.p.A. soddisfa quanto richiesto dal decreto ministeriale 5 agosto 2004; Tenuto conto che nel corso delle visite ispettive previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 2004, effettuate presso i locali della sede della societa' Bureau Veritas Italia S.p.A. e presso i laboratori con essa convenzionati, e' stata constatata l'idoneita' dei locali e dell'organizzazione ai requisiti previsti dal medesimo decreto; Viste le risultanze dell'istruttoria e delle visite ispettive svolte da parte del TIF 6, acquisite agli atti della Direzione generale dei Sistemi di trasporto ad impianti fissi; Visto il parere positivo del Ministero dello sviluppo economico formulato con nota n. 43151 del 24 luglio 2007; Decreta: Art. 1. La societa' Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede a Milano, in viale Monza n. 261, e' riconosciuta idonea, in conformita' al decreto ministeriale 5 agosto 2004, a svolgere la procedura di conformita' dei componenti di sicurezza e di esame CE dei sottosistemi degli impianti a fune, elencati nell'allegato I del citato decreto legislativo 210/2003, ai sensi rispettivamente degli allegati V e VII citati in premessa. |
| Art. 2. I compiti di cui al precedente articolo devono essere svolti secondo le forme, le modalita' e le procedure stabilite nel decreto legislativo 210/2003 nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonche' dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali- ivi comprese le scelte effettuate dall'organismo in merito all'utilizzazione dei laboratori convenzionati e dei consulenti esterni come individuata nella documentazione presentata ed integrata su richiesta dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione da parte del Ministero dei Trasporti delle variazioni che devono essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo. Il Ministero dei trasporti vigila sulle attivita' dell'organismo notificato ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dell'organismo autorizzato, anche mediante verifica a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine l'organismo comunica ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori. Il Ministero dei trasporti effettua visite di vigilanza presso la societa' Bureau Veritas Italia S.p.A. ed i laboratori convenzionati, al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte. |
| Art. 3. Nel caso di accertare gravi o ripetute irregolarita' da parte della societa' Bureau Veritas Italia S.p.a. nella valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero nel venire meno dei requisiti prescritti, il riconoscimento e' sospeso per un periodo di tempo da uno a sei mesi, dopo che siano trascorsi senza giustificazioni plausibili i trenta giorni previsti all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2003. Decorso il periodo della sospensione prescritta viene effettuata una visita ispettiva per accertare la rimozione dell'irregolarita' o della carenza. |
| Art. 4. Il riconoscimento e' revocato se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'organismo non possiede piu' i requisiti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 2004; b) l'organismo ha piu' volte rilasciato, nel periodo di vigenza dell'autorizzazione, certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza; c) l'organismo non ottempera con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione. |
| Art. 5. Sono a carico della societa' Bureau Veritas S.p.A. i costi delle attivita' per il riconoscimento e la vigilanza di competenza del Ministero dei trasporti. |
| Art. 6. Il riconoscimento ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 2007 Il direttore generale: Gargiulo |
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