Gazzetta n. 193 del 21 agosto 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 31 luglio 2007 |
Riconoscimento, alla sig.ra Kowalczyk Zaneta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra. Kowalczyk Zaneta, nata a Przemysl (Polonia) il 29 aprile 1977, cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Dyplom Pedagogika specjalnosc resocjalizacja» conseguito in Polonia in data 11 luglio 2002 - come attestato dalla «Universita' degli studi di Rzeszow, facolta' di Pedagogia» di Rzeszow (Polonia) - ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali - sezione A» e 1'esercizio in Italia della omonima professione; Preso atto che, secondo la attestazione dell'Autorita' competente in Polonia, detto titolo accademico abilita all'esercizio della professione; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 24 gennaio e 14 dicembre 2006, 25 gennaio e 9 marzo 2007; Rilevato che la Conferenza di servizi nelle sedute sopra indicate, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere positivo per l'iscrizione alla sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione prodotta e' prevalentemente di carattere psicopedagogico, ha evidenziato la necessita' di applicare delle misure compensative; Rilevato che il rappresentante di categoria ha fatto presente altresi', che per quanto riguarda la richiesta per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, non e' accoglibile in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Kowalczyk non e' assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Kowalczyk Zaneta, nata a Przemysl (Polonia) il 29 aprile 1977, cittadina polacca, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 24 mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale. Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) Teoria, metodi e tecniche del servizio sociale; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione dei servizi sociali; 4) Etica e deontologia professionale. |
| Art. 4. La richiesta presentata dalla, sig.ra Kowalczyk, ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali, e' respinta. Roma, 31 luglio 2007 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commisione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgeri in lingua italiana, All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. |
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