Gazzetta n. 192 del 20 agosto 2007 (vai al sommario) |
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI |
DELIBERAZIONE 19 luglio 2007 |
Modificazioni al regolamento n. 1/2000 che disciplina lo svolgimento delle funzioni del relatore. (Deliberazione n. 32). |
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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196); Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000; Rilevata la necessita' di modificare sulla base dell'esperienza applicativa la disposizione del regolamento n. 1/2000 che regola lo svolgimento delle funzioni di relatore, al fine di apportarvi opportuni chiarimenti e innovazioni anche in ordine alle recenti modifiche introdotte dalla legge n. 15/2005 in tema di procedimento amministrativo, nonche' all'esigenza di incrementare i termini per l'adeguato esame preliminare degli schemi di provvedimento collegiale e all'esigenza di introdurre alcune specificazioni in ordine alla fase della loro finale trattazione; Visto l'art. 156 del codice; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale; Relatore il prof. Francesco Pizzetti; Delibera di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A. Il segretario generale curera' la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 156, comma 3, del codice. Roma, 19 luglio 2007
Il presidente: Pizzetti
Il relatore: Pizzetti
Il segretario generale: Buttarelli |
| Allegato A Modifiche al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
L'art. 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15. Relatore 1. Per gli atti per i quali si provvede con deliberazione del Garante, la competente unita' organizzativa verifica la completezza della documentazione utile, predispone lo schema dell'atto o provvedimento e delle osservazioni e li sottopone al segretario generale entro il decimo antecedente la riunione, affinche' formuli, ove necessario, le osservazioni. Lo schema, le osservazioni e la documentazione sono formati e posti a disposizione del presidente e dei componenti, anche mediante strumenti informatici e telematici, senza ritardo e comunque entro il quinto antecedente la riunione. Sono posti a disposizione senza ritardo anche gli eventuali aggiornamenti necessari. 2. Il presidente designa il relatore tra i componenti o svolge personalmente tale funzione. 3. Sulla base del materiale di cui al comma 1, il relatore presenta la proposta al collegio che, nei casi in cui si discosti dallo schema conclusivo dell'ufficio, deve essere adeguatamente motivata; puo' altresi', ove lo ritenga necessario, chiedere di rinviare la discussione ai fini di quanto previsto dal comma 4. 4. Quando la natura del procedimento lo richiede, il relatore puo' essere designato anche prima del quinto giorno antecedente alla riunione, affinche' possa seguire la trattazione prospettando la necessita' di approfondimenti, anche ove questi richiedano attivita' istruttorie, nonche' proprie valutazioni, anche in relazione ad indirizzi e criteri generali definiti dal collegio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14. 5. In caso di attivita' procedimentali di particolare rilievo, su proposta del relatore o di un componente, i dirigenti e i funzionari interessati possono essere chiamati ad esporre al collegio, anche prima della definizione del procedimento, risultati e valutazioni dell'attivita' svolta. 6. Per lo svolgimento dei propri compiti, il presidente e i componenti possono chiedere alla competente struttura di fornire la documentazione utile e avvalersi della consultazione diretta di atti e documenti del protocollo e dell'archivio.». |
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